Prescrizione dell’azione erariale e occultamento doloso del danno (Corte dei Conti Sez. II App. n. 178 del 28.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’occultamento doloso del danno non consegue in modo automatico alla mera prospettazione di una condotta costituente reato, poiché può ben verificarsi che il danno erariale nascente dalla medesima condotta penalmente rilevante non sia occultato e non sia perciò soggetto agli effetti sospensivi della prescrizione di cui all’art. 2941, n. 8, c.c. Occorre valutare le concrete modalità della condotta “bivalente” per stabilire se sussista un’obiettiva non percepibilità del nocumento patrimoniale. Quando la notizia di danno è completa e dettagliata, tale da porre l’amministrazione e il pubblico ministero contabile nella condizione di orientarsi sull’esistenza di un vulnus patrimoniale, il termine quinquennale di prescrizione dell’azione di responsabilità decorre da quel momento, a nulla rilevando la pendenza del segreto istruttorio, venuto meno con l’avviso ex art. 415-bis c.p.p.
Il Fatto
Il Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale per la regione Sardegna ha convenuto in giudizio alcuni dipendenti di una società in house della Regione, contestando un pregiudizio erariale di oltre 38.000 euro a titolo di danno patrimoniale e danno all’immagine, riferito a molteplici condotte di peculato, appropriazione di beni societari e falsa attestazione della presenza in servizio. Il danno all’immagine è stato quantificato equitativamente in 10.000 euro.
Con sentenza n. 24/2024 la Sezione territoriale ha dichiarato prescritta l’azione di responsabilità verso tutti i convenuti, escludendo l’occultamento doloso del danno. Il primo giudice ha collocato la conoscibilità qualificata della vicenda al 26 gennaio 2016, data degli articoli di stampa che avevano determinato l’apertura del fascicolo istruttorio. Il Procuratore regionale ha impugnato la decisione, sostenendo che il dies a quo andrebbe individuato nella richiesta di rinvio a giudizio penale.
La Motivazione della Corte
La Sezione d’appello affronta l’unico motivo di gravame, incentrato sulla prescrizione della domanda risarcitoria. L’appellante assume che il termine non decorra fin quando non vi sia stato il completo disvelamento del fatto dannoso, con verifica delle condotte e quantificazione dei danni, e che la pendenza del segreto istruttorio abbia costituito un impedimento di diritto all’esercizio dell’azione contabile.
Il Collegio richiama il proprio orientamento (Sez. II app. n. 238/2017): la notizia di danno non coincide necessariamente con l’exordium praescriptionis, ma è ben possibile che essa sia completa e dettagliata, tale da porre l’amministrazione o il pubblico ministero contabile nella condizione di esercitare la pretesa o di interrompere il decorso del termine con un valido atto di costituzione in mora ex art. 66 c.g.c.
Nel caso concreto, gli articoli di stampa del gennaio 2016 indicavano i nominativi degli indagati, i possibili responsabili, le condotte addebitate e la loro identificazione come presupposti di una fattispecie dannosa. Sarebbe bastato svolgere tempestivi accertamenti. Invece, dall’apertura del fascicolo sono decorsi circa sei anni di inattività investigativa, con delega conferita solo nel dicembre 2021.
Quanto all’occultamento doloso, la Corte ribadisce (Sez. II app. n. 263/2022) che esso non deriva automaticamente dalla prospettazione di una condotta di reato. La collocazione dell’esordio prescrizionale alla richiesta di rinvio a giudizio può operare solo quando i connotati fattuali non siano immediatamente percepibili e necessitino di mirate indagini penali. Poiché la notizia era sufficientemente dettagliata, le indagini ai fini dell’accertamento del reato restano estranee alla prescrizione erariale.
Né rileva il segreto istruttorio: con l’avviso ex art. 415-bis c.p.p. si realizza la discovery e il segreto viene meno. Inoltre, il pubblico ministero contabile può sempre attivare il potere ex art. 58 c.g.c. di chiedere all’autorità giudiziaria l’invio degli atti. L’appello è quindi rigettato, con conferma della sentenza gravata e integrale compensazione delle spese ex art. 31, comma 3, c.g.c.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 2941 c.c. – Sospensione per rapporti tra le parti
- Art. 415-bis c.p.p. – Avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari