Conto giudiziale irregolare per gestione plurisoggettiva e dati non veritieri (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 35 del 04.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di conto non si esaurisce nella verifica formale dello schema contabile, ma implica un accertamento sostanziale sulla regolarità della gestione. Il conto che non rechi i subconti degli agenti secondari ingeritisi di fatto nella gestione è irregolare, perché la confusione delle gestioni impedisce la corretta individuazione della responsabilità dei singoli. Qualifica come agente contabile, ai sensi dell’art. 178, lett. c) ed e), R.D. n. 827/1924, anche chi, senza legale autorizzazione, prenda ingerenza negli incarichi altrui, ancorché in via di mero fatto. Incombe sull’agente l’onere di giustificare il debito e di predisporre la documentazione necessaria al discarico ex art. 33 R.D. n. 827/1924: le difficoltà organizzative non superano i rilievi. La mancata relazione dell’organo di controllo interno ex art. 139 c.g.c. non è invece addebitabile all’agente, ma all’Amministrazione.

Il Fatto

Il giudizio di conto riguarda la gestione dei libretti di porto di pistola per difesa personale della Prefettura di Padova per il periodo 01.01.2021-31.12.2021. Il conto giudiziale era stato depositato nel 2022 e su di esso erano stati apposti la parifica del responsabile del procedimento e il visto di regolarità contabile.

All’esito dell’istruttoria, il magistrato istruttore rilevava discordanze nelle rimanenze e nelle giacenze e l’omessa redazione della relazione dell’organo di controllo interno, sottoponendo il conto al Collegio. L’agente eccepiva che le irregolarità consistevano in un mero refuso, mentre la Prefettura rappresentava che si era trattato di un errore contabile e che l’ufficio aveva agito in buona fede.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla funzione tipica del giudizio di conto delineata dagli artt. 139 ss. c.g.c.: si tratta di un accertamento pregnante sulla regolarità della gestione, non di una verifica formale dello schema. Su tale base ricostruisce la fattispecie come gestione plurisoggettiva, poiché i libretti erano detenuti dall’area competente al rilascio, alla quale erano addetti più impiegati tutti coinvolti, quanto meno nella distribuzione.

Da qui la riconduzione al modello dell’art. 192 R.D. n. 827/1924 e allo schema “agente principale/subagente”: l’agente principale funge da collettore, in un unico conto, delle gestioni degli agenti secondari. Poiché il documento di rendicontazione era unitario, senza i conti dei secondari, emerge un primo profilo di irregolarità, in violazione dell’art. 192, comma 3, R.D. n. 827/1924. La confusione oggettiva e soggettiva delle gestioni impedisce la corretta individuazione delle responsabilità, che di regola si ripartiscono per la parte avuta da ciascuno.

Il Collegio condivide poi i rilievi del magistrato istruttore sulla inesattezza dei dati contabili: il conto indica rimanenze iniziali e giacenze finali non veritiere, con una discrepanza rispetto alla giacenza finale del conto dell’anno precedente di cui non si desume la ragione. L’onere della prova del debito grava sull’agente, che deve predisporre e conservare la documentazione necessaria al discarico; la ricognizione è stata invece effettuata solo a seguito della richiesta del magistrato. Le doglianze sulle difficoltà pratiche di redazione e sull’uso di un file editabile anziché di un database sono irrilevanti.

Quanto all’omessa relazione ex art. 139 c.g.c., il Collegio ritiene che l’omissione non sia addebitabile all’agente, bensì all’Amministrazione tenuta per legge a tale adempimento. Per plurimi profili di irregolarità il conto è dichiarato irregolare e l’agente non è ammesso a discarico, con nulla sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *