Improcedibile il ricorso con copia della sentenza priva di pagine rilevanti (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 4957 del 23.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Viola il disposto dell’art. 369, comma 2, cod. proc. civ. e rende improcedibile il ricorso per cassazione il deposito, da parte del ricorrente, di copia autentica della sentenza impugnata mancante anche di una sola pagina, allorché la pagina assente contenga elementi rilevanti per stabilire se i motivi di censura siano fondati. L’ipotesi va equiparata a quella della mancata produzione del provvedimento impugnato. L’improcedibilità prescinde dalla fondatezza nel merito del ricorso, perché attiene alla regolarità del presupposto processuale del deposito degli atti.
Il Fatto
Il ricorrente, cancellato dagli elenchi dei lavoratori agricoli, aveva agito per il riconoscimento delle prestazioni previdenziali connesse al rapporto di lavoro agricolo, senza chiedere, neppure in via incidentale, l’accertamento del diritto alla reiscrizione negli elenchi, presupposto costitutivo delle pretese azionate. Sia il giudice di primo grado sia la Corte d’appello di Caltanissetta avevano respinto la domanda.
Avverso la sentenza di appello il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ. L’INPS ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio non esamina il merito della censura, perché rileva d’ufficio un vizio del deposito. La sentenza impugnata è stata prodotta in copia priva delle pagine nn. 4 e 5, e proprio in quelle pagine, per come si evince dal tenore delle frasi della pagina precedente e dell’ultima, dovrebbe essere illustrato il nucleo motivazionale centrale della decisione.
La Corte richiama il costante orientamento secondo cui il deposito di copia autentica della sentenza impugnata mancante anche di una sola pagina viola l’art. 369, comma 2, cod. proc. civ., quando la pagina assente contenga elementi rilevanti per valutare la fondatezza dei motivi. L’ipotesi è equiparata alla mancata produzione del provvedimento impugnato.
Il principio è confermato dai precedenti richiamati: Cass. n. 14347 del 2020, Cass. n. 14426 del 2018, Cass. n. 1012 del 2015 e Cass. n. 1240 del 2007. Nella specie le pagine mancanti risultano decisive per comprendere e decidere la causa, con la conseguenza della declaratoria di improcedibilità.
Quanto alle spese del giudizio di legittimità, la Corte non provvede, ricorrendo le condizioni per l’esonero ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ., richiamando Cass. n. 37973 del 2022. Sussistono invece i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di una somma pari all’importo del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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