Rinunzia al ricorso senza mandato speciale e sopravvenuta carenza di interesse (Cass. civ. Sez. III n. 4952 del 23.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
La rinunzia al ricorso per cassazione sottoscritta dal difensore non munito del mandato speciale prescritto dall’art. 390, secondo comma, cod. proc. civ. non è idonea a produrre l’estinzione del processo ai sensi del combinato disposto degli artt. 390 e 391 cod. proc. civ.. Tale atto, tuttavia, ove manifesti univocamente il venir meno dell’interesse del ricorrente, consente al giudice di dichiarare il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse, tutte le volte in cui la conciliazione della lite abbia determinato la cessazione della materia del contendere. La causa di inammissibilità, essendo sopravvenuta, esclude il raddoppio del contributo unificato.

Il Fatto

I ricorrenti propongono ricorso per cassazione, con due motivi, avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano che, in una controversia locatizia, aveva deciso la vicenda nei confronti della società intimata, la quale non svolge difese in questa sede.

La trattazione è fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. Il Pubblico Ministero non deposita conclusioni. I ricorrenti depositano memoria con cui, rappresentati gli eventi sopravvenuti, manifestano la volontà di rinunciare al ricorso, per averne perso interesse. La questione che giunge davanti alla Corte riguarda quindi l’efficacia di quella rinunzia e il destino del giudizio di legittimità.

La Motivazione della Corte

Il collegio rileva anzitutto un dato di legittimazione processuale. La memoria con cui si dichiara la rinunzia è sottoscritta digitalmente dal solo procuratore, che però non risulta munito del mandato speciale richiesto dall’art. 390, secondo comma, cod. proc. civ.

La procura allegata in calce al ricorso si limitava a conferire al difensore «ogni e più ampia facoltà di mandato». Secondo la giurisprudenza di legittimità richiamata, un’espressione così generica non è idonea a consentire atti che importino non solo disposizione del diritto in contesa — transazione, confessione, rinunzia all’azione o all’intera pretesa — ma anche rinunzia agli atti del giudizio. La Corte richiama, con riferimento a procure del tutto analoghe, i propri precedenti conformi.

Ne segue che l’atto, per un verso, non produce l’estinzione del processo per rinunzia ai sensi del combinato disposto degli artt. 390 e 391 cod. proc. civ. Per altro verso, però, la dichiarazione denota univocamente la sopravvenuta carenza d’interesse al ricorso, poiché la conciliazione della lite ha determinato la cessazione della materia del contendere.

Il collegio dichiara quindi inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse, uniformandosi ai precedenti citati. Non vi è luogo a provvedere sulle spese, non avendo l’intimata svolto difese. Infine, non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, atteso che la causa di inammissibilità è sopravvenuta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *