Slot machines e scommesse: serve la licenza ex art. 88 T.U.L.P.S. (Cass. civ. Sez. II n. 14040 del 26.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Chi installa apparecchi da divertimento e intrattenimento in un locale in cui si esercita anche l’attività di raccolta di scommesse deve munirsi della licenza di polizia prevista dall’art. 88 T.U.L.P.S., non essendo sufficiente l’autorizzazione di cui all’art. 86 T.U.L.P.S.. Il combinato disposto degli artt. 86, 88 e 110 T.U.L.P.S. riserva la licenza ex art. 86 ai soli locali non già soggetti all’autorizzazione ex art. 88, con la conseguenza che l’uso degli apparecchi nei luoghi destinati anche alle scommesse deve avvenire solo in presenza di tutte le autorizzazioni prescritte. La violazione dell’art. 110, comma 9, lett. f-bis), T.U.L.P.S. integra un illecito amministrativo per il quale l’art. 3, legge n. 689/1981 pone una presunzione di colpa a carico dell’autore: la responsabilità è esclusa solo se questi provi di versare in uno stato di ignoranza incolpevole, non superabile con l’ordinaria diligenza.
Il Fatto
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli notificò a un esercente l’ordinanza ingiunzione con cui, sulla base di un verbale di verifica, gli era stata irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria di € 6.000,00. Presso il locale, adibito a bar, sala giochi e raccolta scommesse per conto di un bookmaker estero, erano stati accertati quattro apparecchi per il gioco lecito di cui all’art. 110, comma 6, lett. a), R.D. n. 773/1931, in assenza della licenza del questore prevista dall’art. 88 T.U.L.P.S.
L’esercente propose opposizione davanti al Giudice di Pace, che l’accolse rilevando l’assenza dell’elemento soggettivo. Il Tribunale, in sede di appello, rigettò il gravame dell’Amministrazione per gli stessi motivi. Contro questa decisione l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo.
La Motivazione della Corte
Il motivo denuncia la violazione dell’art. 3, legge n. 689/1981 e dell’art. 2697 cod. civ., per avere i giudici di merito escluso la colpa del controricorrente senza individuare gli elementi idonei a superare la presunzione di responsabilità. L’Agenzia sostiene che le qualità professionali del contravventore imponessero la conoscenza specifica della normativa sugli apparecchi da intrattenimento e sull’esercizio delle scommesse.
La Corte ritiene il motivo fondato. L’art. 110, comma 9, lett. f-bis), T.U.L.P.S. punisce chi distribuisce o installa apparecchi o ne consente l’uso in luoghi pubblici non muniti delle prescritte autorizzazioni, con la finalità di garantire la massima tutela dei consumatori. Gli obblighi di controllo a carico dei proprietari degli apparecchi non si esauriscono nella distribuzione e installazione, ma si estendono alla fase dell’uso, che deve avvenire nella vigenza delle autorizzazioni prescritte.
Ricostruendo il quadro normativo, il Collegio osserva che l’art. 88 T.U.L.P.S. riserva la licenza per l’esercizio delle scommesse ai concessionari o autorizzati da Ministeri o enti, mentre l’art. 86 T.U.L.P.S. prevede l’obbligatorietà della licenza per l’installazione degli apparecchi in esercizi diversi da quelli già in possesso delle altre licenze, tra cui quella di cui all’art. 88. Dal combinato disposto si ricava che la possibilità di installare apparecchi sulla base della licenza ex art. 86 riguarda solo i locali non già soggetti all’autorizzazione ex art. 88: se il legislatore avesse voluto escludere questo secondo titolo, il richiamo sarebbe stato ultroneo. Nei locali ove si svolge la raccolta di scommesse, dunque, gli apparecchi possono essere installati solo in presenza della licenza di polizia ex art. 88 T.U.L.P.S.
La Corte esclude che la prova contraria possa riferirsi alla condotta altrui di svolgimento delle scommesse: essa riguarda la condotta propria del proprietario e installatore degli apparecchi. Questi, per vincere la presunzione di colpa, deve dimostrare, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 689/1981, di avere consentito l’uso degli apparecchi perché ignorava senza colpa che l’esercente non avesse la licenza ex art. 88 per l’attività di raccolta che pure svolgeva. Lo stato di ignoranza esclude la responsabilità solo se incolpevole, cioè non superabile con l’ordinaria diligenza.
I giudici di merito avevano fondato l’esclusione della colpa sul diniego dell’autorizzazione ex art. 88, sulla censura mossa dalla giurisprudenza eurounitaria al c.d. Bando Monti 2012 e sull’annullamento in sede penale della convalida del sequestro. Tali considerazioni non sono condivisibili: nella specie non rileva l’attività di intermediazione per conto di un bookmaker estero, ma l’installazione in luogo pubblico di apparecchi in assenza delle prescritte autorizzazioni, attività interna soggetta ai controlli della normativa nazionale. La giurisprudenza della CGUE, con la sentenza Biasci, ha riconosciuto la compatibilità con il diritto dell’Unione dell’obbligo di autorizzazione di polizia in aggiunta alla concessione statale. Il ricorso è pertanto accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al Tribunale in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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