Gestione per conto dello Stato è assicurazione obbligatoria senza copertura rc privata (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 7288 del 19.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
La speciale forma di gestione per conto dello Stato disciplinata dal decreto del Ministro del tesoro del 10 ottobre 1985 costituisce una vera e propria assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nella quale però l’assicuratore non è l’INAIL, ma lo Stato. Il rapporto assicurativo del dipendente statale non è trilatero, ma bilaterale, perché nello Stato si riuniscono le posizioni del datore di lavoro e dell’assicuratore. Ne consegue che il contratto di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi stipulato da un istituto scolastico con un assicuratore privato non è applicabile ai dipendenti statali la cui tutela contro gli infortuni avviene mediante la citata gestione per conto dello Stato.

Il Fatto

Una dipendente di un istituto comprensivo aveva adito il Tribunale per far accertare la responsabilità del MIUR, quale datore di lavoro, in relazione a un infortunio sul lavoro e per ottenere la condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno differenziale, oltre al rimborso delle spese mediche e di quelle sostenute per l’abbattimento delle barriere architettoniche nella propria abitazione.

Il MIUR si era costituito e aveva chiamato in causa la propria compagnia assicuratrice per essere tenuto indenne. Il Tribunale aveva accolto la domanda della ricorrente sul danno differenziale e rigettato la domanda di manleva. La Corte d’appello aveva confermato la decisione. L’amministrazione ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi, incentrati sulle contestazioni in appello e sulla qualificazione della lavoratrice come soggetto terzo rispetto al contratto con l’assicuratore privato.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i tre motivi, per la loro stretta connessione, e rigetta il ricorso, pur precisando alcuni passaggi della motivazione impugnata. Quanto al primo profilo, ritiene ammissibile la difesa con cui l’amministrazione aveva affermato in appello che la lavoratrice non era soggetta all’assicurazione obbligatoria INAIL, trattandosi di questione già oggetto di accertamento in primo grado e, dunque, non di motivo nuovo.

La Corte considera invece irrilevante la contestazione sul deposito della versione integrale del contratto di assicurazione, poiché il giudice di merito lo ha comunque esaminato. Infondata è la terza doglianza, che involge il cuore della vicenda.

Il nodo non è l’interpretazione della polizza, ma stabilire se la lavoratrice possa qualificarsi come terzo ai sensi del contratto e se questo regoli la fattispecie. In proposito la Corte richiama l’art. 127, u.c., del d.P.R. n. 1124 del 1965, che consente di attuare l’assicurazione dei dipendenti statali con forme particolari di gestione. Il decreto del Ministro del tesoro del 10 ottobre 1985 ha dato attuazione a questa speciale gestione per conto dello Stato.

La Corte delinea la fisionomia del rapporto: esso non è trilatero come per gli altri lavoratori, ma bilaterale, poiché nello Stato si riuniscono le posizioni del datore di lavoro e dell’assicuratore. Lo Stato affida all’INAIL il compito di assicurare i propri dipendenti, ma la valutazione dell’indennizzabilità resta di competenza esclusiva dell’istituto, e lo Stato non anticipa il premio, bensì rimborsa le spese.

Da qui la conclusione: il dipendente statale non è parte di un rapporto assicurativo con l’INAIL, ma beneficia comunque di una assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, nella quale l’assicuratore è lo Stato. La clausola contrattuale invocata copre il personale scolastico non soggetto all’assicurazione obbligatoria, e dunque non può applicarsi a chi ne è invece destinatario. Il ricorso è rigettato e le spese di lite seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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