Fondo di garanzia Inps escluso per insolvenza del cedente dopo il trasferimento (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 31683 del 04.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il Fondo di garanzia dell’Inps non è tenuto a intervenire quando l’insolvenza riguardi un datore di lavoro diverso da quello con cui il rapporto è in essere al momento in cui il t.f.r. diviene esigibile. L’obbligazione di pagamento del trattamento di fine rapporto sorge soltanto alla data di risoluzione del rapporto; se il lavoratore è transitato alle dipendenze del cessionario in forza del fenomeno successorio dell’art. 2112 cod. civ., l’imprenditore poi fallito non è più datore di lavoro e manca il legame tra insolvenza e inadempimento postulato dalla Direttiva 80/987/CEE. L’art. 47, comma 5, legge n. 428/1990 presuppone la dichiarazione di fallimento della cedente già intervenuta. La questione di interpretazione della Direttiva 2001/23/CE è irrilevante, operando i due ambiti di tutela in netta alternativa.

Il Fatto

Un lavoratore era stato ceduto, ai sensi dell’art. 2112 cod. civ., dalla società cedente a una società cessionaria, presso la quale il rapporto era proseguito senza soluzione di continuità. In sede sindacale era stato pattuito, ex art. 47, comma 5, legge n. 428/1990, che il t.f.r. maturato presso la cedente restasse in capo esclusivo a quest’ultima, senza obbligo di solidarietà della cessionaria. La cedente era poi stata dichiarata fallita e il lavoratore aveva ottenuto l’ammissione al passivo del proprio credito per t.f.r.

Il lavoratore aveva quindi agito nei confronti dell’Inps per ottenere il pagamento del t.f.r. tramite il Fondo di garanzia. La Corte d’appello di Palermo, in riforma della pronuncia di primo grado, aveva rigettato la domanda ritenendo che l’Inps non dovesse intervenire. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

L’unico motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 47, commi 4-bis e 5, legge n. 428/1990, in relazione agli artt. 3 e 5 della Direttiva 2001/23/CE, sostenendo che la deroga all’art. 2112 cod. civ. sia applicabile anche quando la procedura concorsuale della cedente si apra successivamente all’accordo sindacale, purché i due eventi intervengano in un arco temporale ragionevole tale da garantire il loro collegamento funzionale. Il ricorrente ha chiesto il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

La Corte ha dichiarato il motivo infondato. È pacifico in fatto che, al tempo del fallimento, il lavoratore era già passato alle dipendenze della cessionaria e il rapporto era proseguito senza soluzione di continuità. Poiché l’obbligazione di pagamento del t.f.r. diviene esigibile solo alla data di risoluzione del rapporto, l’insolvenza rilevante è quella del datore di lavoro in essere a quel momento, cioè la cessionaria, che non era stata dichiarata fallita.

Il collegio ha richiamato il costante orientamento secondo cui non sussiste alcun obbligo del Fondo di garanzia quando l’insolvenza riguardi un soggetto diverso dal datore di lavoro con cui il rapporto è in essere al momento dell’esigibilità del t.f.r. Il credito del lavoratore, accertato in sede concorsuale nei confronti della cedente, non muta la conclusione: la garanzia fa valere un diritto discendente dal rapporto previdenziale con l’Inps, distinto e autonomo dal rapporto di lavoro.

Quanto all’art. 47, comma 5, legge n. 428/1990, la Corte ha escluso la rilevanza dell’accordo sindacale, poiché all’epoca della stipula la cedente non era ancora stata dichiarata fallita. La richiesta di rinvio pregiudiziale è stata giudicata irrilevante: gli ambiti di tutela della Direttiva 80/987/CEE e della Direttiva 2001/23/CE si pongono in netta alternativa, la prima proteggendo i lavoratori in caso di insolvenza del datore, la seconda in caso di trasferimento d’impresa.

La Corte ha infine osservato che ammettere l’intervento del Fondo in una fattispecie simile comporterebbe il pagamento di una prestazione non dovuta né sul piano oggettivo, perché il credito al t.f.r. non è ancora sorto, né su quello soggettivo, perché è fallito chi non è più datore di lavoro. Ciò contrasterebbe con l’art. 2, comma 8, legge n. 297/1982, che vieta di impiegare le disponibilità del Fondo fuori dalla sua finalità istituzionale. Il ricorso è stato respinto, con compensazione delle spese di lite per essersi consolidati gli orientamenti richiamati solo successivamente alla proposizione del ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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