Intervento in appello ex art. 344 c.p.c.: pregiudizio riferito alla sentenza impugnata (Cass. civ. Sez. 3 n. 3916 del 22.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’intervento volontario in appello ex art. 344 cod. proc. civ. costituisce istituto di carattere eccezionale, che deroga al divieto di nuove domande in grado di appello ed è ammesso solo nei casi in cui sarebbe proponibile l’opposizione di terzo revocatoria ex art. 404 cod. proc. civ. Il pregiudizio che legittima l’intervento deve essere valutato ex ante e deve derivare dall’accertamento contenuto nella sentenza di primo grado o in quella emananda nel giudizio in cui l’intervento è spiegato; a tale giudizio devono riferirsi il dolo o la collusione delle parti, non potendosi fare valere vizi riguardanti una diversa sentenza, ormai passata in giudicato. L’intervento ex art. 344 cod. proc. civ. non può essere utilizzato per introdurre forme di intervento adesivo ex art. 105 cod. proc. civ., espressamente escluse dal rinvio ai soli casi previsti dall’art. 404 cod. proc. civ.

Il Fatto

Un avvocato conveniva in giudizio la propria assicuratrice della responsabilità civile, chiedendo accertarsi l’obbligo della compagnia di tenerlo indenne da quanto dovuto alla propria cliente, una società, in esecuzione di una sentenza che lo aveva ritenuto responsabile della mancata rinnovazione di un’ipoteca. Il Tribunale di Bologna dichiarava l’inammissibilità della domanda per violazione del ne bis in idem, essendo stata già rigettata un’identica domanda di manleva dal Tribunale di Roma nel giudizio promosso dalla società contro il professionista.

Proposto appello dal professionista, nel giudizio di secondo grado interveniva volontariamente la società cliente, ai sensi dell’art. 344 cod. proc. civ., deducendo che la sentenza di primo grado era stata il frutto del dolo e della collusione tra il proprio avvocato e la compagnia assicuratrice, e chiedendo la condanna di quest’ultima al pagamento in proprio favore dell’indennizzo. La Corte d’Appello di Bologna respingeva il gravame e dichiarava inammissibile l’intervento, rilevando che le censure dell’interveniente riguardavano non la sentenza impugnata, bensì la diversa sentenza del Tribunale di Roma, ormai passata in giudicato.

La Motivazione della Corte

La Cassazione rigetta il ricorso principale proposto dalla società intervenuta. Con riferimento al primo motivo, la Corte rammenta che l’intervento in appello ex art. 344 cod. proc. civ. è un istituto di natura eccezionale, in quanto l’interveniente non ha partecipato al precedente grado di giudizio e introduce una domanda nuova, rispetto al cui divieto la norma si pone in rapporto di natura derogatoria. Tale istituto è limitato ai casi in cui sarebbe proponibile la revocazione di cui all’art. 404, primo e secondo comma, cod. proc. civ., facendosi valere le ragioni dell’interveniente prima che sia emanata la sentenza potenzialmente pregiudizievole, con una valutazione da effettuarsi ex ante.

Ne consegue che è il pregiudizio che potrebbe derivare dall’accertamento contenuto nella sentenza di primo o di secondo grado del giudizio in cui l’intervento è spiegato a dover essere oggetto dell’intervento, e a tale sentenza devono riferirsi il dolo o la collusione delle parti. Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva correttamente rilevato che le doglianze dell’interveniente non erano riferite alla sentenza oggetto di appello, ma alla diversa sentenza resa dal Tribunale di Roma, passata in giudicato. La società ricorrente non aveva indicato quali attività fraudolente avrebbero viziato la sentenza impugnata, né aveva criticato la ratio della decisione che su tale omissione si fondava.

La Corte esclude altresì la possibilità di configurare un intervento adesivo ai sensi dell’art. 105 cod. proc. civ. in appello, in quanto il richiamo testuale dell’art. 344 cod. proc. civ. all’art. 404 cod. proc. civ. limita l’istituto alle sole ipotesi di opposizione di terzo, con esclusione degli altri tipi di intervento contemplati dagli artt. 105, 106 e 107 cod. proc. civ.

Il secondo motivo, concernente il contrasto di giudicati, è ritenuto infondato, poiché la questione non era annoverabile tra quelle oggetto dell’opposizione ex art. 404 cod. proc. civ., ai cui requisiti deve attenersi l’intervento in appello. Il terzo motivo, relativo alla violazione dell’art. 2909 cod. civ., risulta assorbito dal rigetto del primo. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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