Il giudice di legittimità non può rivalutare il nesso causale accertato nel merito (Cass. civ. Sez. 3 n. 14334 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di cassazione è a critica vincolata: il motivo di ricorso deve possedere i caratteri della tassatività e della specificità, essendo inammissibile la critica generica formulata sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e non riconducibili a una delle fattispecie di vizio dell’art. 360 c.p.c.. È altresì inammissibile la mescolanza di mezzi d’impugnazione eterogenei, quali la violazione di legge e l’omesso esame di un fatto decisivo. La deduzione della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si lamenti che il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o abbia attribuito a una prova un valore diverso da quello legale, non già quando si contesti il prudente apprezzamento. L’anomalia motivazionale sindacabile in cassazione si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa. Il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. concerne l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non la valutazione di elementi istruttori.
Il Fatto
Un proprietario, danneggiato dal sisma del 1980, presentava al Comune istanze per ottenere la concessione edilizia necessaria alla ristrutturazione del proprio fabbricato. Il Sindaco pro tempore attestava falsamente che il nuovo Piano Regolatore Generale, che prevedeva la demolizione del fabbricato e l’espropriazione dell’area, era stato approvato dalla Regione. A seguito dell’annullamento in sede amministrativa dei dinieghi e della condanna penale del Sindaco per falso, il proprietario agiva in sede civile per il risarcimento dei danni.
Il Tribunale accoglieva integralmente la domanda. La Corte d’appello, riformando parzialmente la sentenza, riduceva il risarcimento, escludendo il danno da disagio abitativo per mancanza di nesso causale e ridimensionando il danno patrimoniale, discostandosi dalle conclusioni della CTU. Avverso tale decisione il proprietario proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato i cinque motivi di ricorso, dichiarandoli in parte inammissibili e in parte infondati. Quanto al primo motivo, con il quale si denunciava la violazione dell’art. 2043 c.c. e dei principi sul nesso causale, la Corte ha rilevato che la censura si presentava come una “sommatoria” di profili riconducibili ai diversi numeri dell’art. 360 c.p.c., caratterizzata da una mescolanza di vizi eterogenei, ed è stata ritenuta inammissibile. Il ricorrente, pur deducendo formalmente violazioni di legge, mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio (CTU e fotografie), operazione estranea al giudizio di legittimità.
Sul punto, la Corte ha richiamato il principio per cui è inammissibile la censura che, nell’ambito dell’art. 360, n. 3, c.p.c., si risolva in una richiesta di rivalutazione del merito. Inoltre, ha precisato che la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere dedotta per contestare la scelta del giudice di attribuire maggior forza ad alcune prove piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa espressione del prudente apprezzamento. La Corte ha infine escluso la ricorrenza di un’anomalia motivazionale ai sensi della giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014, non ravvisandosi né una motivazione apparente né un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili.
Con riferimento al secondo motivo, la Corte ha ritenuto infondata la dedotta ultrapetizione, affermando che il giudice d’appello, investito dell’intera domanda risarcitoria, conserva il potere-dovere di valutare autonomamente il nesso causale e di discostarsi dalla CTU, senza essere vincolato alle qualificazioni delle parti. Quanto al terzo motivo, la Corte ha escluso la violazione del giudicato interno, ricordando che passano in giudicato solo le decisioni e non le argomentazioni che le sorreggono, e che la condanna al risarcimento, ritualmente impugnata, non poteva considerarsi definitiva.
Infine, la Corte ha dichiarato inammissibile il quarto motivo, volto a contestare nuovamente la ricostruzione del nesso causale attraverso il vizio di motivazione, e il quinto motivo, relativo alla liquidazione delle spese, in quanto la censura non individuava una violazione dei criteri legali ma mirava a una rivalutazione dell’opportunità dell’importo liquidato. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese in favore di entrambi i controricorrenti.
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Nota della Redazione
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