Revoca accoglienza richiedente protezione: necessaria valutazione individuale e motivazione (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 322 del 29.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca delle misure di accoglienza disposta ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 142/2015 a carico del richiedente protezione internazionale che abbia rifiutato il trasferimento verso altra struttura richiede una motivazione che dia conto delle ragioni per cui le giustificazioni addotte dall’interessato siano state ritenute non attendibili. Il provvedimento deve essere adottato in modo individuale, obiettivo e imparziale, essere motivato e basarsi sulla particolare situazione della persona interessata, come prescritto dall’art. 20, par. 5, della direttiva 2013/33/UE. La mancata valutazione delle osservazioni presentate dal richiedente in sede procedimentale, che manifestino disponibilità al trasferimento e difficoltà di comprensione legate a ragioni linguistiche, determina l’illegittimità del provvedimento per difetto di motivazione e contrasto con l’art. 3 della legge n. 241/1990.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino bangladese richiedente protezione internazionale, ospite del CAS di Udine e destinatario di un provvedimento di trasferimento verso un centro di accoglienza in Sardegna, impugnava la revoca delle misure di accoglienza disposta dalla Prefettura ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 142/2015, per essersi rifiutato di partire senza addurre motivazioni plausibili e in assenza di ostatività sanitarie.
Con motivi aggiunti, il ricorrente deduceva la sopravvenuta infondatezza dell’eccezione di carenza di interesse sollevata dall’Amministrazione, essendo intervenuta la sospensione ex lege del rigetto della domanda di protezione internazionale, con conseguente riespansione dello status di richiedente e del diritto alle misure di accoglienza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto fondata la doglianza relativa all’illegittimità del provvedimento di revoca per carente motivazione, non avendo l’Amministrazione tenuto conto delle giustificazioni fornite dal ricorrente. Dagli atti di causa risultava che l’interessato aveva prodotto in sede procedimentale due scritti partecipativi: una nota di scuse per l’errore commesso, con dichiarazione di disponibilità al trasferimento; una seconda nota in cui esprimeva confusione circa gli spostamenti e riferiva di plurime richieste di recarsi al gate non seguite dal trasferimento per esubero dei posti disponibili.
Dette manifestazioni, secondo il TAR, integrano dichiarazioni di disponibilità all’accoglienza delle regole accompagnate dall’indicazione di difficoltà di comprensione legate a ragioni linguistiche, di cui il provvedimento di revoca avrebbe dovuto tenere conto in sede motivazionale. La Prefettura, invece, si era limitata a definirle non attendibili senza specificarne adeguatamente le ragioni, ponendo in essere una motivazione meramente stereotipata ed apodittica.
Il provvedimento è stato dichiarato in contrasto con l’art. 20, par. 5, della direttiva 2013/33/UE, che impone che le decisioni di riduzione o revoca delle misure di accoglienza siano adottate in modo individuale, obiettivo e imparziale, motivate e basate sulla particolare situazione della persona interessata, nonché con l’art. 3 della legge n. 241/1990. La decisione è stata assunta valorizzando la recente giurisprudenza della Corte di Giustizia UE 18.12.2025 C-184/24, già richiamata nell’ordinanza cautelare che aveva garantito interinalmente al ricorrente le misure minime di vitto, alloggio e vestiario.
Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono stati accolti, con annullamento del provvedimento impugnato e ammissione definitiva del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, con compensazione delle spese di lite vista la peculiarità della questione.
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Nota della Redazione
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