Ottemperanza al giudicato sulla Carta docente e poteri del Commissario ad acta (TAR Toscana n. 1041 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario che abbia riconosciuto al docente il beneficio della Carta docente è fondato quando l’Amministrazione non provi l’avvenuta materiale corresponsione di quanto dovuto. La sola attività provvedimentale relativa alle spese di giudizio non integra esecuzione del giudicato. La corresponsione non incontra ostacoli normativi ove il titolo esecutivo sia stato notificato all’organo competente alla liquidazione e sia decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, primo comma, d.l. n. 669/1996. Il giudice amministrativo assegna all’Amministrazione un termine per l’esecuzione e nomina, per l’ipotesi di inerzia, il Commissario ad acta.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Livorno, sezione lavoro, con sentenza n. 353/2024, l’accertamento del diritto a percepire il beneficio economico della Carta elettronica del docente, per l’importo di euro 500,00 annui per gli anni scolastici indicati in sentenza, oltre interessi e rivalutazione nei limiti del divieto di cumulo. L’Amministrazione aveva dato esecuzione al giudicato solo per le spese di giudizio, attribuite al procuratore antistatario.
Passata in giudicato la sentenza, notificata in forma esecutiva, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al giudice amministrativo, chiedendo l’adozione di tutte le misure attuative del giudicato, compresa la nomina del Commissario ad acta. L’Amministrazione si è costituita senza svolgere difese nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accerta che, al di là dell’attività provvedimentale necessaria per la corresponsione delle spese giudiziali, non risulta dimostrata in giudizio la materiale corresponsione di quanto dovuto al ricorrente. Su questo punto si concentra la verifica di ottemperanza: l’onere di provare l’avvenuta esecuzione grava sull’Amministrazione intimata.
Il giudice esclude poi che la corresponsione incontri ostacoli di natura normativa. Il titolo esecutivo è stato notificato all’organo competente alla liquidazione ed è ormai ampiamente decorso il termine di 120 giorni stabilito dall’art. 14, primo comma, del d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997 n. 30 e modificato dall’art. 44, terzo comma, del d.l. 30 settembre 2003 n. 269. Superato quel termine, l’Amministrazione non può opporre ulteriori ragioni di dilazione.
Non essendo conclusa l’attività di esecuzione, il ricorso è accolto e viene dichiarato l’obbligo del Ministero dell’istruzione e del merito di dare esecuzione al giudicato, riconoscendo al ricorrente la Carta docente con le modalità indicate in sentenza e con gli accessori ivi previsti. Il Collegio assegna all’Amministrazione il termine di 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione.
Per l’ipotesi di inutile decorso di quel termine, il Tribunale nomina Commissario ad acta il Direttore Generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, o un suo sostituto, affinché provveda agli adempimenti occorrenti nel successivo termine di 60 giorni, valendosi se del caso del pagamento in conto sospeso previsto dall’art. 14, secondo comma, d.l. n. 669/1996. Le spese di giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre IVA e CPA, seguono la soccombenza e sono attribuite al procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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