Autotutela dopo sentenza di annullamento: decorso il termine ex art. 21-nonies, il Comune non può ripetere l’annullamento (TAR Lazio n. 253 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di annullamento d’ufficio del provvedimento amministrativo favorevole, la riedizione del potere conseguente alla caducazione giurisdizionale del precedente atto di autotutela non fa riespandere il termine di diciotto mesi previsto dall’art. 21-nonies, commi 1 e 2-bis, della l. n. 241/1990, quando il vizio dedotto dall’amministrazione sia già emerso e sia stato valutato dal giudice nella pronuncia che ha annullato il primo provvedimento. Ove l’amministrazione non deduca elementi nuovi e non indichi circostanze sopravvenute, il riesame si risolve in una violazione del giudicato, atteso che la sentenza che ha accertato l’insussistenza dei presupposti per l’esercizio dell’autotutela preclude all’ente di reiterare l’annullamento sui medesimi profili, ancorché riqualificati. In tal caso sussiste il fumus boni juris per la sospensione cautelare del provvedimento di secondo grado, ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm..
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di una PAS per la realizzazione di un impianto di produzione di biometano da matrici agricole, vedeva dapprima annullato in autotutela il proprio titolo dal Comune. Con la sentenza di questo Tribunale, I sezione, n. 683/2025, l’annullamento era caducato per carenza del contraddittorio procedimentale.
In sede di riedizione del potere, il Comune adottava un nuovo provvedimento di annullamento d’ufficio della PAS, preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento. La società impugnava l’atto, deducendo tra l’altro il decorso del termine massimo per l’esercizio dell’autotutela e l’assenza di nuovi elementi rispetto al giudizio già definito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto sussistenti i presupposti per la concessione della misura cautelare, condividendo e facendo proprio quanto già statuito dalla sentenza n. 683/2025, che aveva accertato la sussistenza di tutti i presupposti affinché l’attività di costruzione dell’impianto potesse intendersi definitivamente assentita.
Quanto al fumus boni juris, il Tribunale ha osservato che i cinque profili dedotti nel nuovo provvedimento — tra cui la dedotta falsità delle attestazioni e la presenza di vincoli sulle aree interessate — risultano in gran parte generici e non puntuali e, comunque, tutti già affrontati ed esclusi dalla precedente pronuncia. La sentenza, pertanto, non lascia spazio a residui ambiti di apprezzamento in capo all’amministrazione.
Sotto il profilo temporale, la Corte ha rilevato che la riedizione del potere di autotutela è intervenuta quando il termine di cui all’art. 21-nonies l. n. 241/1990 era già abbondantemente decorso, circostanza ancor più significativa in presenza di asserite falsità dichiarative che sarebbero state riconoscibili dall’ente sin dall’inizio.
Con riferimento al periculum in mora, il Collegio ne ha ravvisato la sussistenza nei gravi riverberi del provvedimento sulla possibilità per la ricorrente di mantenere l’accesso agli incentivi riconosciuti dal GSE ai sensi del DM Biometano, incentivi di cruciale importanza per lo sviluppo del progetto.
All’esito, l’istanza cautelare è stata accolta con sospensione degli effetti del provvedimento impugnato e fissazione dell’udienza pubblica di merito, con condanna alle spese dei soggetti costituitisi.
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Nota della Redazione
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