Risarcimento per mancata aggiudicazione PNRR: serve la prova della spettanza (TAR Campania n. 2157 del 19.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel caso di illegittima aggiudicazione di un appalto finanziato con risorse PNRR, quando il contratto è già stipulato e non è possibile il subentro, la tutela del concorrente pretermesso si realizza mediante il risarcimento per equivalente ai sensi dell’art. 48, comma 4, del d.l. n. 77/2021 e dell’art. 124, comma 1, cod. proc. amm. Tale responsabilità della stazione appaltante opera in termini obiettivi, prescindendo dall’accertamento della colpa, ma il danneggiato deve comunque provare gli elementi oggettivi della fattispecie aquiliana. In particolare, incombe su di lui l’onere di dimostrare che, in assenza dell’illegittimità, si sarebbe aggiudicato la commessa, oltre alla sussistenza del danno-conseguenza e del nesso causale. Non è autonomamente ristorabile il danno emergente da spese di gara, salvo che si deduca una responsabilità precontrattuale.
Il Fatto
Il Consorzio ricorrente, secondo classificato in una gara per l’affidamento di un appalto integrato di progettazione e realizzazione dei lavori di sostituzione edilizia di un istituto scolastico, finanziata con fondi PNRR, ha chiesto il risarcimento per equivalente dei danni patiti per la mancata aggiudicazione. La procedura, indetta dal Comune e gestita dalla Provincia quale Stazione Unica Appaltante, si era conclusa con l’aggiudicazione in favore di altra società.
Il ricorso contro gli esiti di gara era stato respinto in primo grado, ma la decisione è stata riformata in appello, con annullamento dell’aggiudicazione e conservazione del contratto già stipulato. Il Consorzio ha quindi agito per il ristoro del lucro cessante, del danno curriculare e del danno emergente. Il Comune ha proposto ricorso incidentale con domanda riconvenzionale nei confronti della Provincia, mentre l’aggiudicataria non si è costituita.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato anzitutto il ricorso principale, rigettando l’eccezione di inammissibilità per asserito giudicato, poiché l’azione di annullamento e quella risarcitoria restano distinte opzioni rimesse all’impresa pregiudicata. Nel merito, ha richiamato la ricostruzione della risarcibilità per equivalente in materia di appalti: quando il contratto è già stipulato e in parte eseguito, e non è possibile il subentro, la tutela si converte in compensazione pecuniaria.
Il Tribunale ha però ribadito che la responsabilità della stazione appaltante, pur sottratta alla prova della colpa secondo l’indirizzo costante, non esonera il danneggiato dall’onere di provare gli elementi oggettivi dell’illecito. Il concorrente deve dimostrare con certezza che, in assenza della condotta illegittima, si sarebbe aggiudicato la commessa, oltre alla sussistenza del pregiudizio e del nesso eziologico.
Nel caso esaminato, la sentenza d’appello aveva annullato l’aggiudicazione per un vizio di natura procedimentale, ossia il difetto di istruttoria e motivazione sulla sostituzione del progettista e sulla modificabilità dell’offerta, senza accertare che il ricorrente avrebbe conseguito l’aggiudicazione. Il Consorzio non ha provato la spettanza del bene della vita, né ha domandato il ristoro in termini di perdita di chance.
Quanto al lucro cessante, il Collegio ha rilevato la mancata dimostrazione di non aver potuto impiegare altrove mezzi e maestranze. Il danno curriculare è escluso dalle emergenze documentali, poiché il Consorzio possiede qualificazioni SOA superiori a quelle richieste dal bando. Le spese di gara, infine, non sono autonomamente ristorabili in assenza di una responsabilità precontrattuale. Il ricorso incidentale è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.