Giudizio di ottemperanza per il risarcimento dei danni da sinistro stradale causato da fauna selvatica (TAR Basilicata n. 181 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, l’amministrazione intimata che non si costituisca non assolve all’onere di provare l’avvenuto pagamento, parziale o integrale, delle somme dovute in forza del giudicato. La mancata costituzione rende incontestato il perdurare dell’inottemperanza e legittima l’accoglimento del ricorso ex artt. 112-115 cod. proc. amm. Ne consegue la condanna dell’amministrazione al pagamento delle somme liquidate nel titolo esecutivo, con gli interessi legali secondo le rispettive decorrenze, e la nomina del Commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza, con onere delle spese commissariali a carico dell’amministrazione soccombente.
Il Fatto
Il ricorrente, dopo aver riportato lesioni fisiche a causa dell’improvviso attraversamento della sede stradale da parte di un cinghiale, aveva proposto azione risarcitoria dinanzi al Giudice di Pace, che aveva condannato la Regione Basilicata al pagamento di determinate somme in favore del danneggiato e del suo difensore, dichiaratosi antistatario. La sentenza, munita di formula esecutiva e notificata all’amministrazione, non era stata tuttavia adempiuta.
I creditori hanno quindi proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato dinanzi al TAR, chiedendo la corresponsione delle somme liquidate nel titolo esecutivo. L’amministrazione regionale non si è costituita in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente affermato l’ammissibilità del ricorso, verificata la decorrenza del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996 e la produzione della certificazione richiesta dall’art. 114, comma 2, cod. proc. amm. Nel merito, il Collegio ha rilevato che la mancata costituzione dell’amministrazione intimata impedisce di provare l’eventuale intervenuto adempimento, con la conseguenza che deve ritenersi incontestato il perdurare dell’inottemperanza alle statuizioni del giudicato.
Il Tribunale ha pertanto condannato la Regione al pagamento della sorte capitale e delle spese di CTU in favore del danneggiato, con interessi legali dalle rispettive decorrenze. Per il difensore antistatario, la condanna ha riguardato il compenso professionale e le spese vive, con gli accessori di legge: il rimborso forfettario ex art. 2, comma 2, D.M. n. 55/2014, la CPA e l’IVA, determinata tenuto conto dell’art. 6, comma 3, d.P.R. n. 633/1972 e dell’art. 16 D.L. n. 41/1995.
Il TAR ha quindi assegnato all’amministrazione il termine di 60 giorni per provvedere al pagamento, con nomina sin d’ora del Commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con la precisazione che comprendono anche gli oneri relativi agli atti funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza.
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Nota della Redazione
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