Improcedibilità dell’appello contabile per doppia mancata comparizione dell’appellante (Corte dei Conti Sez. I App. n. 178 del 26.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 196 c.g.c., la mancata comparizione dell’appellante all’udienza di discussione comporta il rinvio della causa a una successiva udienza, della quale la segreteria dà comunicazione all’appellante. Se anche alla nuova udienza l’appellante non compare, l’appello è dichiarato improcedibile, anche d’ufficio. La norma subordina la sanzione processuale a un duplice presupposto: la seconda assenza deve seguire a una prima assenza già rilevata, con rinvio ritualmente comunicato. Il giudice contabile, in presenza del secondo difetto, non esercita alcun sindacato nel merito e definisce il giudizio in rito, con compensazione delle spese.
Il Fatto
La sentenza n. 830 del 22.09.2021 della Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia aveva condannato l’appellante, in proprio e quale amministratore e socio di una società concessionaria di emittenti televisive locali, al pagamento di euro 788.709,36, di cui euro 96.743,59 in solido con la società, per il danno cagionato al Ministero dello Sviluppo Economico a causa dell’illecita percezione di pubbliche contribuzioni.
L’appellante ha impugnato la pronuncia contestando la prescrizione del credito erariale, l’assenza di dolo, la configurazione e l’entità del danno, l’utilizzo della sentenza penale di patteggiamento e la duplicazione della posta risarcitoria. All’udienza del 10 novembre 2023 è stata pronunciata ordinanza di rinvio per la mancata comparizione degli appellanti; alla successiva udienza del 10 maggio 2024 le stesse parti non si sono presentate.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta la questione in via pregiudiziale e verifica il ricorrere delle condizioni dell’art. 196 c.g.c. La norma è richiamata letteralmente: se l’appellante non compare all’udienza di discussione, la causa è rinviata a una successiva udienza, della quale la segreteria dà comunicazione; se anche alla nuova udienza l’appellante non compare, l’appello è dichiarato improcedibile anche d’ufficio.
La Corte accerta la mancata comparizione degli appellanti all’udienza odierna e a quella precedente del 10 novembre 2023, nella quale era stata pronunciata a verbale ordinanza di rinvio della trattazione. Il dato decisivo è la ritualità della comunicazione: l’atto, contenente l’avvertenza che, in caso di seconda assenza, sarebbe stata dichiarata l’improcedibilità, è stato trasmesso ai difensori dalla segreteria della Sezione con il mezzo indicato in narrativa.
Accertata la duplice assenza e la regolarità dell’avviso, il giudice contabile dichiara l’appello improcedibile, anche in accoglimento della richiesta formulata dalla Procura generale. La declaratoria assorbe ogni ulteriore motivo di gravame: prescrizione, dolo, entità del danno, valore del patteggiamento e duplicazione risarcitoria restano estranei al decisum, perché la definizione è di rito.
Da tale natura processuale deriva la compensazione delle spese. La decisione non contiene alcun accertamento sulla responsabilità erariale né sul dedotto occultamento doloso del danno. Sul piano operativo, la pronuncia conferma che l’inerzia processuale dell’appellante, reiterata dopo un rinvio formalmente comunicato, prevale su ogni questione di merito e chiude il giudizio in via definitiva, con mera declaratoria di improcedibilità.
Nota della Redazione
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