PEC e allegati: la ricevuta certifica la data anche delle scritture allegate (Cass. civ. Sez. I n. 8175 del 26.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
I documenti informatici allegati sono parte integrante del messaggio di posta elettronica certificata. La ricevuta di avvenuta consegna, emessa a fronte della ricezione della busta di trasporto, fornisce la prova con certificazione del relativo riferimento temporale che il messaggio, comprensivo degli allegati, è pervenuto integro in tutte le sue parti all’indirizzo del destinatario. Ne deriva che l’opponibilità ai terzi della data e dell’ora di trasmissione e ricezione, prevista dall’art. 48, terzo comma, del d.lgs. n. 82/2005, opera anche con riferimento agli allegati, ove non sia contestato il loro invio e il loro contenuto. La mancanza di data certa delle scritture prodotte dal creditore istante per l’ammissione al passivo configura fatto impeditivo, rilevabile anche d’ufficio, ma la contestazione della conformità delle copie analogiche all’originale informatico non può essere generica.
Il Fatto
La ricorrente, unica figlia ed erede dell’autore di una serie di dipinti, ne aveva concordato il deposito presso una società, poi fallita. Con ricorso al giudice delegato chiedeva la restituzione delle opere, deducendo di averle ricevute iure successionis e di non averle mai trasferite alla società, estranea all’oggetto sociale.
Il giudice delegato rigettava la domanda. L’opposizione allo stato passivo era a sua volta respinta con decreto del Tribunale di Alessandria, sul rilievo che l’allegazione delle scritture private al messaggio di posta elettronica certificata non ne rendeva certa la data, occorrendo a tal fine riprodurne il testo nel corpo del messaggio. Avverso quel decreto la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla disciplina del d.P.R. n. 68/2005: il messaggio di posta elettronica certificata è un documento informatico composto dal testo, dai dati di certificazione e dagli eventuali documenti informatici allegati; la ricevuta di avvenuta consegna certifica il momento della consegna mediante i dati di certificazione e viene emessa solo a fronte di una busta di trasporto valida; i gestori trasmettono il messaggio integro in tutte le sue parti.
Da queste previsioni discende che gli allegati sono parte integrante del messaggio e che la ricevuta di avvenuta consegna prova, con certificazione del riferimento temporale, che il messaggio comprensivo degli allegati è pervenuto integro al destinatario. Il messaggio inviato da un utente di posta elettronica certificata non può essere alterato né risultare monco degli allegati.
L’art. 48, terzo comma, del d.lgs. n. 82/2005 — applicabile ratione temporis, poiché la disposizione è stata poi abrogata — rende opponibili ai terzi la data e l’ora di trasmissione e ricezione: tale opponibilità opera anche per gli allegati, quando non siano contestati il loro invio e il loro contenuto. Il tribunale, limitando al solo testo della comunicazione la certezza della data, ha commesso l’error in iudicando denunciato.
Il principio convive con l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 4213 del 2013, richiamato dalla Corte: la mancanza di data certa delle scritture prodotte dal creditore che chiede l’ammissione al passivo è fatto impeditivo, oggetto di eccezione in senso lato e rilevabile anche d’ufficio. Nel caso concreto, però, il curatore non ha specificamente disconosciuto la stampa della ricevuta di avvenuta consegna né l’allegazione delle scritture.
Il curatore ha contestato il difetto di prova del titolo di proprietà dei dipinti, non la conformità delle copie. Richiamando l’art. 23, secondo comma, del d.lgs. n. 82/2005 e il proprio precedente n. 27633 del 2018, la Corte ribadisce che il disconoscimento della conformità all’originale non può avvenire con clausole di stile, ma va operato in modo chiaro e circostanziato, indicando il documento e gli aspetti di difformità. Il motivo è accolto, il decreto è cassato con rinvio al medesimo tribunale in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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