Rito abbreviato contabile definito con versamento tempestivo e integrale (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 30 del 20.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di responsabilità amministrativo-contabile, l’art. 130, comma 8, c.g.c. impone al collegio di accertare, in camera di consiglio, l’avvenuto tempestivo e regolare versamento della somma determinata con il decreto di ammissione al rito abbreviato. Il versamento deve avvenire in unica soluzione entro il termine perentorio fissato dal collegio e in favore dell’amministrazione danneggiata. La prova del pagamento e dell’incasso deve risultare da documentazione certa e definitiva, depositata dal convenuto presso la segreteria. Verificati tali presupposti, il giudizio è definito con sentenza e le spese di giudizio restano a carico della parte convenuta.
Il Fatto
La Procura regionale conveniva in giudizio un dirigente medico per il risarcimento del danno patrimoniale indiretto arrecato all’azienda ospedaliera di appartenenza. La pretesa riguardava un intervento di nefrectomia eseguito come primo operatore su diagnosi di neoplasia poi rivelatasi erronea, con violazione del diritto al consenso informato. Il danno derivava dalla sentenza del Tribunale civile di Siena n. 511/2018, passata in giudicato, che aveva condannato i convenuti al pagamento in solido di complessivi euro 66.057,12 in favore della struttura. Quest’ultima aveva provveduto alla liquidazione della somma al paziente danneggiato.
Il convenuto chiedeva l’accesso al rito abbreviato ai sensi dell’art. 130 c.g.c., prospettando il pagamento di euro 25.000,00, pari al 37,86% del danno contestato, con il parere favorevole del Pubblico ministero. Con decreto n. 11 del 28 novembre 2025 la richiesta veniva accolta e la somma determinata, con termine di trenta giorni per il versamento e fissazione dell’udienza camerale per la verifica.
La Motivazione della Corte
La Sezione richiama il disposto dell’art. 130 c.g.c., commi 6 e 7, che disciplina il procedimento di definizione abbreviata. Il collegio, con decreto in camera di consiglio, delibera sulla congruità della somma proposta in ragione della gravità della condotta e dell’entità del danno. In caso di accoglimento, determina la somma dovuta e fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il versamento, stabilendo l’udienza camerale di verifica.
La Corte accerta che all’ammissione al rito abbreviato è seguito il tempestivo e regolare versamento da parte del convenuto, in unica soluzione, della somma determinata con decreto n. 11/2025, in favore dell’amministrazione danneggiata. La documentazione depositata comprende la ricevuta del bonifico, l’attestazione di avvenuto incasso rilasciata dall’azienda ospedaliera e le contabili del tesoriere, a conferma della certezza e definitività del pagamento.
All’udienza camerale del 12 marzo 2026 il Pubblico ministero ha preso atto della documentazione e ha chiesto la definizione del giudizio ai sensi dell’art. 130, comma 8, c.g.c., con condanna alle spese. Anche la difesa del convenuto ha chiesto la definizione ai sensi della medesima disposizione, insistendo per la compensazione delle spese o, in subordine, per la liquidazione nella misura minima.
Sussistono pertanto i presupposti per definire il giudizio ai sensi dell’art. 130, comma 8, c.g.c.. Quanto alle spese, la Sezione le liquida in euro 272,00 e le pone a carico della parte convenuta, in coerenza con i propri precedenti (Sez. giuris. reg. Toscana n. 61/2024, n. 94/2025 e, da ultimo, n. 8/2026), respingendo implicitamente la richiesta di compensazione.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.