Annullato il divieto prefettizio di detenzione armi fondato su presupposti smentiti (TAR Piemonte n. 1706 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento prefettizio di divieto di detenzione di armi, adottato ai sensi dell’art. 39 R.D. 18 giugno 1931 n. 773, è illegittimo per difetto di istruttoria e di motivazione quando i presupposti di fatto posti a suo fondamento siano smentiti dall’esito dei procedimenti penali e amministrativi. La valutazione di inaffidabilità del convivente non può fondarsi su denunce rivelatesi infondate e su un procedimento di ammonimento archiviato. Il venir meno del contesto familiare originariamente considerato, per cessazione della convivenza, priva di attualità il presupposto del divieto.
Il Fatto
La ricorrente subiva una perquisizione nella propria abitazione, disposta a seguito di un esposto. All’esito, in un armadio-cassaforte collocato in cantina, la cui combinazione era nota al solo coniuge defunto, venivano rinvenute armi e munizioni a lui appartenute e da lui regolarmente denunciate in vita, ma non denunciate dai chiamati all’eredità dopo il decesso. Le armi erano sequestrate, con segnalazione alla Prefettura per le valutazioni di cui all’art. 39 TULPS e alla Procura della Repubblica per il reato di cui all’art. 697 cod. pen.
Il procedimento penale si chiudeva con richiesta di archiviazione. La Prefettura adottava quindi il decreto di divieto di detenzione di armi, notificato alla ricorrente, sul presupposto della inaffidabilità del figlio con lei convivente, ritenuto autore di condotte violente. La ricorrente presentava istanza di riesame in autotutela, non evasa, e proponeva ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente i due motivi, per connessione argomentativa, incentrati sulla violazione degli artt. 11, 39, 42 e 43 TULPS e sull’eccesso di potere per insufficiente istruttoria, erronea valutazione e difetto di motivazione.
Il procedimento era stato avviato sulla base di due presupposti: la commissione, da parte del figlio della ricorrente, di comportamenti ingiuriosi e violenti verso l’ex fidanzata, con uso di armi e intervento della polizia; e la pendenza di un procedimento di ammonimento ex legge n. 119/2013 a suo carico. Il Tribunale rileva che tali presupposti si sono rivelati insussistenti e basati su valutazioni frettolose.
Il procedimento di ammonimento è stato infatti archiviato. Le indagini hanno disvelato la totale inattendibilità dell’accusatrice, che aveva sporto denunce infondate in funzione ritorsiva, dopo la fine della relazione. Tutti i procedimenti aperti a carico del figlio si sono conclusi con richiesta di archiviazione, senza condanne né rinvii a giudizio.
Il Collegio aggiunge che la ex fidanzata non abita più nella casa della ricorrente, sicché il contesto familiare che aveva indotto la Prefettura al divieto non sussiste più e non è attuale. Emergono così lacune insanabili nell’istruttoria, nella valutazione delle posizioni e nella motivazione.
Concorre, inoltre, il precedente di questo Tribunale, la sentenza n. 402/2023, che ha annullato l’analogo provvedimento prefettizio adottato a carico del figlio, smentendo l’assunto della sua inaffidabilità. Il ricorso è quindi accolto e il provvedimento impugnato annullato. Le spese sono compensate in ragione della preoccupazione, originariamente giustificabile, indotta dalle denunce.
Nota della Redazione
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