Danno erariale da assenteismo: prova del danno e potere riduttivo equitativo (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 71 del 18.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa per assenteismo fraudolento dei dipendenti pubblici, il danno da mancata prestazione lavorativa deve essere provato dal giudice contabile con riscontri certi e non meramente indiziari, non essendo sufficiente il generico richiamo ad assenze non giustificate. La mancata conservazione, da parte del dipendente, della documentazione giustificativa delle assenze non integra di per sé prova della condotta illecita, né può fondare la responsabilità per la riduzione o elisione del debito orario ottenuta mediante forzatura del sistema di rilevazione delle presenze. Il danno patrimoniale accertato può essere tuttavia rideterminato in via equitativa, ai sensi dell’art. 1226 cod. civ., quando la ricostruzione analitica risulti difficoltosa per l’erronea contabilizzazione delle ore e per la natura solo indiziaria di alcune evidenze investigative. Il danno all’immagine, di natura non patrimoniale, è provato in via presuntiva e quantificato secondo i criteri oggettivo, soggettivo e sociale, potendo essere determinato in misura pari al danno patrimoniale.
Il Fatto
La Guardia di Finanza, in un’indagine svolta tra il 2017 e il 2019, ha accertato condotte di assenteismo, false attestazioni di presenza, illecita riduzione del debito orario e percezione indebita di indennità da parte di dipendenti della struttura sanitaria, in servizio presso presidi di San Severo e Torremaggiore. La vicenda ha originato un procedimento penale per truffa, ancora pendente per taluni imputati.
La Procura regionale ha citato in giudizio diversi dipendenti, contestando tre tipologie di danno: da assenteismo, da forzatura del sistema di rilevazione delle presenze e da percezione di indennità non dovute. Alcuni convenuti si sono costituiti, altri sono rimasti contumaci; un convenuto ha risarcito spontaneamente l’intero importo contestato prima dell’udienza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama il principio di circolarità delle prove tra processo penale, civile e contabile, unito al libero convincimento del giudice contabile. Su questa base ritiene di disporre già degli elementi necessari e rigetta le istanze istruttorie delle difese.
Quanto al danno da forzatura del sistema di rilevazione delle presenze, la Corte ne esclude la prova. La Procura non ha indicato specificamente le condotte, limitandosi a un prospetto sinottico. Non sussiste alcun obbligo di conservare copia dei permessi, specie a distanza di anni. In diversi casi i giustificativi esistevano ed erano stati sottoscritti dal direttore di macrostruttura, che non era sempre presente in sede. Manca la prova dell’accordo illecito tra dipendenti e addetti al sistema, né risulta dimostrata l’assenza dal posto di lavoro con prova certa.
La Corte accoglie invece la domanda sul danno da assenteismo, basato su evidenza fotografica, pedinamenti, videoriprese e cartellini attestanti la presenza in servizio nei medesimi frangenti. Il potere riduttivo non è applicabile d’ufficio, ma la quantificazione equitativa dell’art. 1226 cod. civ. consente di rideterminare il danno quando la ricostruzione analitica è incerta, come per una convenuta la cui posizione presentava errori di contabilizzazione e prove solo GPS.
Quanto alla percezione di indennità per prestazioni aggiuntive contestata a un dirigente medico, la Corte rigetta il rilievo: la prestazione non riguardava le anestesie programmate, ma la presenza in guardia per le urgenze. Le assenze contestate coincidono peraltro con quelle già computate nel danno da assenteismo. Sono invece confermate le indebite indennità di missione, calcolate su una distanza chilometrica artificiosamente maggiorata.
Il danno all’immagine è provato in via presuntiva, considerando la diffusione mediatica della vicenda e il suo impatto interno, e quantificato secondo i criteri elaborati dalle Sezioni Riunite. Per i convenuti contumaci, la Corte esclude che il principio di non contestazione comporti ammissione di colpevolezza, dovendo il giudice valutare comunque le emergenze processuali. La domanda è quindi accolta parzialmente, con condanna di alcuni convenuti e assoluzione di altri.
Nota della Redazione
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