Recupero dei rustici e diniego di permesso di costruire (TAR Piemonte n. 1699 del 22.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di permesso di costruire fondato sulla necessità di conservare la sagoma di un rustico è illegittimo quando l’amministrazione non abbia previamente incluso il bene tra quelli oggetto di qualificata protezione. La disciplina regionale sul recupero funzionale dei rustici impone di verificare sia la coerenza tipologica delle preesistenze sia la sussistenza di uno specifico regime tutorio a livello locale. Il potere di imposizione della sagoma originaria presuppone un antecedente accertamento dei caratteri insediativi e architettonici tradizionali che il Comune intende salvaguardare. In difetto, il provvedimento è affetto da difetto di istruttoria e di motivazione e va annullato ai fini del riesame.

Il Fatto

Il ricorrente ha chiesto al Comune il rilascio del permesso di costruire per un intervento di ristrutturazione mediante demolizione di un edificio esistente, quasi completamente crollato e posto a circa 2,40 metri dal confine, con ricostruzione e inserimento di elementi accessori. Il progetto prevedeva una diversa sagoma e sedime rispetto al fabbricato preesistente.

La Commissione edilizia ha espresso parere negativo, qualificando il manufatto come riconducibile alla tipologia dei rustici e applicando la relativa disciplina. Il Comune ha comunicato il preavviso di diniego, poi confermato con il provvedimento finale. Il proprietario istante ha impugnato il diniego davanti al TAR, articolando censure di violazione delle norme tecniche di attuazione del PRG e della legge regionale, oltre a eccesso di potere.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale accoglie il ricorso nei sensi e limiti indicati in motivazione, ritenendo fondata la censura relativa alla disciplina regionale sui rustici. Il Collegio muove dall’art. 7, comma 8, della L.R. Piemonte n. 16 del 2018, applicabile al caso perché il fabbricato è riconducibile alla nozione di rustico contenuta nell’art. 2, comma 1, lett. d), della stessa legge.

La norma prevede che gli interventi di recupero dei rustici con caratteri tradizionali da salvaguardare avvengano senza alcuna modificazione delle sagome esistenti, ma ammette la demolizione e ricostruzione anche con sagoma diversa nel caso di rustici parzialmente crollati non coerenti con la tipologia architettonica del fabbricato. Il successivo comma 14 sancisce la prevalenza di tale disciplina sulle previsioni regolamentari locali.

Il Collegio rileva che il diniego, pur apparentemente argomentato su più elementi, si fonda principalmente sul preteso riscontro di coerenza tipologica e di caratteri tradizionali meritevoli di salvaguardia. Tuttavia tale assunto non è sufficientemente argomentato né radicato su una antecedente inclusione del bene tra quelli oggetto di qualificata protezione. Il rigetto presenta quindi le denunciate carenze istruttorie e motivazionali.

Il Tribunale esclude che la collocazione del lotto in zona agricola ENC giustifichi conclusioni diverse, poiché le relative prescrizioni riguardano la destinazione agricola dei suoli e non il pregio architettonico dei manufatti. Né l’atto impugnato considera il fabbricato come elemento del costruito caratterizzante il paesaggio ai sensi dell’art. 7.6.6. delle Nta, con la conseguenza che la relativa disciplina tutoria non ha trovato applicazione.

Il diniego comunale è pertanto illegittimo e viene annullato ai fini del riesame, che l’amministrazione dovrà condurre colmando le lacune istruttorie rilevate. Le spese di giudizio sono compensate in ragione della particolarità e parziale novità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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