Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse nel giudizio sul budget sanitario regionale (TAR Lombardia n. 954 del 19.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto avverso una delibera regionale di programmazione sanitaria e i conseguenti atti attuativi deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nelle more del giudizio, siano sopravvenute pronunce di annullamento del presupposto provvedimento di sistema e l’amministrazione abbia dato esecuzione alle stesse, così soddisfacendo in via amministrativa la pretesa della parte ricorrente. Il venir meno dell’interesse alla decisione integra una condizione dell’azione rilevabile anche d’ufficio, purché risulti in modo inequivoco che il ricorrente non possa più conseguire alcuna utilità dal giudizio. La mancanza di un interesse attuale e concreto alla pronuncia preclude ogni esame nel merito dei motivi, ancorché originariamente formulati. Nel caso di specie la parte ricorrente ha espressamente dichiarato di non avere più interesse alla decisione su taluni motivi e di ritenersi soddisfatta su altri dagli interventi esecutivi dell’amministrazione.
Il Fatto
Una società che gestisce strutture sanitarie ha impugnato davanti al TAR Lombardia la D.G.R. n. XI/4773 del 26 maggio 2021, con cui la Regione ha dettato le determinazioni in ordine alla negoziazione 2021, unitamente agli atti successivi di attuazione adottati dall’ATS territorialmente competente e al contratto sanitario sottoscritto con riserva per l’esercizio 2021. Con il ricorso sono state contestate, in particolare, le scelte di agganciare i budget 2021 a quelli del 2019, la gestione dell’incremento legato alla soppressione del c.d. “superticket” e delle attività diagnostiche e vaccinali connesse all’emergenza epidemiologica, nonché i criteri di riconoscimento delle maggiorazioni tariffarie.
Si è costituita per resistere la Regione Lombardia, mentre l’ATS non si è costituita. La causa è stata trattenuta in decisione all’esito dell’udienza del 21 febbraio 2025.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso atto di una memoria depositata dalla parte ricorrente in prossimità dell’udienza, con la quale la stessa ha dichiarato, quanto ad alcuni motivi, di non avere più interesse alla decisione e, quanto ad altri, di ritenersi soddisfatta per effetto delle sentenze del medesimo TAR n. 78 del 2022, n. 581 del 2022 e n. 1780 del 2022, che hanno annullato il contestato tetto di sistema, e dei successivi provvedimenti con cui la Regione e l’ATS hanno dato esecuzione alle pronunce.
Su questa base il Tribunale ha rilevato che l’interesse alla decisione è sopravvenuto venir meno. La circostanza non è stata contestata nel suo nucleo essenziale: il contestato meccanismo di aggancio del budget 2021 al budget 2019 era già stato caducato dal giudice amministrativo e l’amministrazione vi ha conformato la propria azione.
Ne consegue che il ricorso, privo di una utilità attuale e concreta per la parte che lo ha proposto, va dichiarato improcedibile. Il Collegio non ha quindi proceduto all’esame nel merito dei motivi originariamente formulati, essendo l’accertamento della permanenza dell’interesse condizione logica e giuridica preliminare a ogni valutazione di fondatezza.
L’esito della controversia ha giustificato la compensazione delle spese di giudizio tra le parti, in ragione del sopravvenuto assestamento della situazione che ha determinato la cessazione della materia del contendere sul piano dell’interesse.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.