Revoca del nulla osta e competenza territoriale dello Sportello Unico (TAR Toscana n. 1580 del 21.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La competenza territoriale dello Sportello Unico per l’Immigrazione, nel procedimento di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato, è disciplinata da criteri legali tassativi e alternativi: la provincia di residenza del datore di lavoro, quella in cui l’impresa ha sede legale e quella in cui verrà svolta l’attività lavorativa. Ai fini del rilascio provvedimentale, l’art. 30-bis, comma 7, d.P.R. n. 394/1999 attribuisce rilievo centrale al luogo di effettivo svolgimento della prestazione, con obbligo di trasmissione della pratica allo Sportello competente. La mera presenza di una unità locale in una provincia diversa non integra un autonomo criterio di competenza, né il funzionamento della piattaforma telematica può derogare al dato normativo. La revoca del nulla osta ex art. 42, comma 2, d.l. n. 73/2022 non costituisce annullamento d’ufficio ex art. 21-nonies della legge n. 241/1990, ma effetto legale vincolato del sopravvenuto accertamento dei presupposti mancanti, con conseguente esclusione di una motivazione rafforzata sull’interesse pubblico.

Il Fatto

Una società con sede legale fuori regione presentava, nel febbraio 2025, istanze di rilascio di nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato in favore di lavoratori stranieri, nell’ambito del c.d. decreto flussi per l’anno 2025. I nulla osta venivano rilasciati dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Prato ai sensi dell’art. 42 del d.l. n. 73/2022.

Nel corso delle verifiche successive emergevano incoerenze tra i dati indicati nelle domande e quelli risultanti dalla documentazione allegata, quanto al luogo della prestazione e alla localizzazione delle sedi societarie. Lo Sportello avviava il procedimento di revoca ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990 e adottava i provvedimenti impugnati. I destinatari proponevano ricorsi, poi riuniti, lamentando violazione di legge ed eccesso di potere. Il Tribunale accoglieva le istanze cautelari con ordinanza n. 771/2025 per ragioni di periculum, riservando l’esame del merito.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo i ricorrenti contestano il presupposto dell’incompetenza territoriale, sostenendo che la competenza si radicherebbe nella provincia di destinazione del lavoratore e che la presenza di una unità locale pratese sarebbe idonea a fondare la competenza dell’ufficio procedente. La censura non è condivisa.

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo. L’art. 22, comma 2, d.lgs. n. 286/1998 individua tre criteri alternativi di collegamento territoriale, ai quali si affianca l’art. 30-bis del d.P.R. n. 394/1999, che al comma 7 chiarisce come lo Sportello competente al rilascio del nulla osta sia quello del luogo in cui verrà svolta l’attività lavorativa. Gli altri criteri rilevano sul piano della sola presentazione della domanda, con obbligo di trasmissione all’ufficio competente.

La visura camerale prodotta attesta che la sede legale è altrove e che quella pratese costituisce una mera unità locale, qualificata come sede amministrativa. Il Collegio distingue la sede legale, elemento statutario e pubblicitario essenziale ex art. 2463, comma 2, n. 2, e art. 2196 c.c., dall’unità locale, che descrive la dislocazione materiale dell’attività senza mutare la sede sociale. Nemmeno la sede secondaria ex art. 2197 c.c. coincide automaticamente con l’unità locale. Accogliere la tesi attorea significherebbe introdurre un quarto criterio di collegamento, non previsto dalla legge.

Il Tribunale giudica recessivo l’argomento fondato sul funzionamento del sistema informatico ministeriale, rimasto indimostrato e comunque inidoneo a prevalere sul dato normativo. La motivazione amministrativa è adeguata, avendo indicato le incoerenze documentali emergenti dalla procedura.

Con il secondo motivo i ricorrenti invocano l’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, la lesione dell’affidamento e la contraddittorietà dell’azione amministrativa. Il Collegio qualifica la revoca ex art. 42, comma 2, d.l. n. 73/2022 come fattispecie di carattere vincolato: l’interesse pubblico è tipizzato a monte dal legislatore e non residua spazio per una nuova ponderazione di opportunità. Nessun affidamento legittimo può maturare sulla stabilità di un titolo rilasciato sub condicione, né il successivo rilascio del visto o l’ingresso nel territorio valgono a trasformarlo in situazione sottratta al meccanismo caducatorio. La disparità di trattamento rispetto ad altre pratiche è allegazione generica e non decisiva.

Le deduzioni svolte in memoria di replica su regolarità contributiva e permesso per attesa occupazione sono giudicate estranee al perimetro dei motivi dedotti: le prime non pertinenti rispetto alla motivazione dell’atto, imperniata sul difetto di competenza territoriale; le seconde tardivamente introdotte. I ricorsi riuniti sono pertanto respinti, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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