Sospensione apparecchi da gioco illegittima senza gravità o recidiva (TAR Lombardia n. 949 del 18.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di sanzioni per la violazione degli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro, il potere sanzionatorio transitato ai Comuni dall’art. 19, comma 1, d.P.R. n. 616/1977 legittima la previsione della sospensione dell’attività anche ad opera di ordinanza sindacale, non ostandovi la riserva di legge in materia penale. Nel provvedimento applicativo, peraltro, la sospensione disposta dalle ordinanze sindacali presuppone la rappresentazione, nel corpo dell’atto, della particolare gravità della violazione ovvero dei presupposti della recidiva: non è sufficiente il generico richiamo all’abuso del titolo autorizzativo né il rinvio a una diffida risalente. La motivazione non può essere integrata postuma con gli scritti difensivi dell’Amministrazione.
Il Fatto
La società ricorrente gestisce una sala dedicata al gioco lecito con vincite in denaro in un locale di Milano. Con ricorso notificato e depositato ha impugnato il provvedimento con cui il Comune ha disposto la sospensione di un giorno del funzionamento degli apparecchi installati nell’esercizio, ai sensi delle ordinanze sindacali n. 63/2014 e n. 65/2014.
Il provvedimento richiama un rapporto della Polizia Locale relativo a un controllo del maggio 2023 e una precedente diffida. La ricorrente ha articolato quattro censure: riserva di legge in materia sanzionatoria; carenza dei presupposti della particolare gravità e della recidiva; difetto di motivazione sul ritardo; omessa comunicazione di avvio del procedimento. Il Comune si è costituito chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto il motivo con cui la ricorrente deduce l’illegittimità derivata del provvedimento dall’ordinanza n. 65/2014, che prevede la sospensione per violazione degli orari, in asserito contrasto con la riserva di legge. Il motivo è infondato: con il passaggio dall’autorità di pubblica sicurezza ai Comuni delle funzioni di cui al T.U.L.P.S. per opera dell’art. 19, comma 1, d.P.R. n. 616/1977, sono transitati negli enti locali anche i poteri sanzionatori, compresa la misura della sospensione del funzionamento degli apparecchi prevista dall’art. 10 T.U.L.P.S.
Fondato è invece il secondo motivo, relativo alla carenza dei presupposti. La disciplina sanzionatoria contenuta nelle ordinanze sindacali prevede la sospensione da uno a cinque giorni per le violazioni di particolare gravità e per la recidiva, precisandosi che questa si verifica quando la violazione è commessa due volte in un anno.
Nel provvedimento impugnato, dopo il richiamo del controllo del maggio 2023 e della diffida del 2020, la condotta della società è qualificata come abuso del titolo autorizzatorio, senza alcuna rappresentazione della particolare gravità né dei presupposti della recidiva. La gravità non può ritenersi dimostrata dal solo richiamo alla diffida risalente o al rapporto di Polizia Locale, nel quale il verbalizzante si limita a descrivere il fatto.
Il Collegio esclude inoltre che l’elencazione delle violazioni contenuta nella memoria difensiva del Comune possa supplire alla carenza motivazionale: si tratta di una integrazione postuma della motivazione, operata attraverso scritti difensivi e pertanto inammissibile, conformemente a costante giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. III, n. 11260 del 2022; TAR Lazio, Latina, Sez. I, n. 852 del 2012).
Quanto alla recidiva, il provvedimento richiama il verbale di accertamento e la diffida, ma non le precedenti violazioni commesse nel corso dell’anno: la fattispecie non è quindi configurabile. Il ricorso è accolto, con assorbimento delle censure non scrutinate, e il provvedimento è annullato, salvo il riesercizio del potere. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.