Ottemperanza per la carta docente: il giudice amministrativo nomina il commissario ad acta in caso di inerzia (TAR Puglia n. 702 del 07.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato, che condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscere al docente le somme dovute per la “carta docente” costituisce titolo esecutivo azionabile davanti al giudice amministrativo in sede di ottemperanza. Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, l’Amministrazione che non contesti l’inadempimento e non provi l’esecuzione della statuizione giudiziale è condannata a provvedere entro un termine assegnato, con nomina fin d’ora del commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia, senza liquidazione di compenso trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice.

Il Fatto

Un docente aveva ottenuto dal Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, la sentenza n. 1340/2023, pubblicata il 5.6.2023, con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a riconoscergli le somme dovute per le causali indicate in motivazione, nei limiti prescrizionali, mediante accredito sulla “carta docente” o, in alternativa, con modalità ordinarie di pagamento.

Nonostante la notifica del titolo esecutivo, l’Amministrazione era rimasta inadempiente. Intervenuto il passaggio in giudicato e decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, il ricorrente ha proposto ricorso in ottemperanza davanti al TAR Puglia, chiedendo la condanna dell’Amministrazione a dare esecuzione alla sentenza e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando che la pretesa fatta valere risultava adeguatamente documentata e che l’Amministrazione resistente non aveva contestato in giudizio l’inadempimento all’obbligo derivante dalla statuizione giudiziale. La documentazione depositata dall’Amministrazione riguardava, infatti, il pagamento delle spese legali a favore del procuratore distrattario, materia estranea al giudizio di ottemperanza.

Il Collegio ha quindi ordinato all’Amministrazione di dare completa esecuzione alla sentenza, per la sorte capitale, entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione della sentenza. Per l’ipotesi di infruttuoso decorso di tale termine, ha nominato fin d’ora il commissario ad acta nella persona del Direttore Generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV) del Ministero, con facoltà di delega e di avvalersi della struttura organizzativa regionale.

Il TAR ha precisato che, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non sarebbe stato liquidato alcun compenso al commissario ad acta.

Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente e liquidate in complessivi € 750,00, oltre accessori, con distrazione a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *