Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse nel giudizio sulle classi collaterali paritarie (TAR Lazio n. 3230 del 20.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, tempestivamente dichiarata dalla parte ricorrente e non contestata, determina l’improcedibilità del ricorso per difetto sopravvenuto delle condizioni dell’azione. Il giudice prende atto della dichiarazione difensiva senza esaminare il merito degli atti impugnati. La declaratoria di improcedibilità assorbe ogni altra questione, anche in rito. La risoluzione in via preliminare della vicenda processuale giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Il Fatto
La società ricorrente gestisce un istituto scolastico paritario e, insieme ad altri ricorrenti, ha impugnato il D.M. MIUR n. 83 del 10.10.2008, nella parte in cui vieta la costituzione e l’approvazione di più di una classe collaterale per ciclo, nonché le note dell’USR Campania con cui non è stato autorizzato il funzionamento in regime di parità di alcune classi collaterali quinte e un ulteriore provvedimento confermativo.
Dinanzi al TAR Lazio i ricorrenti hanno chiesto l’annullamento degli atti gravati per illegittimità dell’interpretazione amministrativa. Con memoria in data 12 gennaio 2026 la difesa dei ricorrenti ha tuttavia chiesto dichiararsi l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto che i ricorrenti, per il tramite del difensore, hanno chiesto dichiararsi l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Si tratta di una sopravvenienza processuale sopravvenuta rispetto alla proposizione del ricorso, idonea a incidere sulle condizioni dell’azione.
Il Tribunale prende atto della dichiarazione del difensore dei ricorrenti e dichiara l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. La declaratoria non richiede l’esame del merito delle censure articolate avverso il D.M. n. 83/2008 e le note dell’USR Campania, perché l’interesse alla decisione è venuto meno per fatto sopravvenuto.
La scelta processuale dei ricorrenti non lascia spazio a una pronuncia di merito: il giudice amministrativo, una volta accertata la sopravvenuta carenza di interesse, non può che arrestarsi con una statuizione di rito. L’effetto è l’improcedibilità, non l’inammissibilità originaria del ricorso.
Quanto alle spese, il Collegio le compensa per intero tra le parti. La compensazione è motivata con la risoluzione in via preliminare della vicenda processuale, circostanza che giustifica la deroga al criterio della soccombenza. La sentenza è dichiarata eseguita dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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