Obbligo di ottemperanza al giudicato sulla Carta elettronica del docente (TAR Lazio n. 3238 del 20.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di giudizio di ottemperanza, quando il creditore allega l’inadempimento dell’Amministrazione al giudicato, spetta all’Amministrazione dimostrare l’avvenuta esecuzione o fornire chiarimenti sulle modalità della stessa, secondo i principi in tema di riparto dell’onere della prova tra debitore e creditore. Il diritto accertato dal giudice ordinario costituisce un presupposto non sindacabile in sede di ottemperanza, sicché il giudice amministrativo non può riesaminare il merito della pretesa. Ne consegue l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato nel termine stabilito e la nomina del Commissario ad acta in caso di inerzia.

Il Fatto

La ricorrente, docente con rapporto di lavoro a tempo determinato, ha ottenuto dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, una sentenza che, previa disapplicazione di due d.P.C.M. per violazione delle clausole dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, ha accertato il suo diritto alla Carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione, con accredito dell’importo di € 1.000,00 per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, oltre accessori, e ha condannato l’Amministrazione alle spese di lite.

Passata la sentenza in giudicato, la docente ha proposto ricorso per ottemperanza, deducendo il mancato adempimento della statuizione di condanna. L’Amministrazione si è costituita con atto di stile, senza offrire chiarimenti o indicazioni sull’esecuzione.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha richiamato l’art. 114 cod. proc. amm. e ha rilevato che, di fronte all’allegato inadempimento, l’Amministrazione non ha fornito alcun chiarimento in relazione alla corretta esecuzione della sentenza oggetto di ottemperanza. Su questa base il Collegio ha applicato i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di onere della prova tra debitore e creditore, richiamando Cass. n. 13533/2001: il creditore che agisce per l’adempimento è tenuto a provare il titolo, mentre è il debitore a dover dimostrare l’avvenuta esecuzione.

Il Tribunale ha poi precisato che dalla sentenza azionata si ricava il diritto della parte ricorrente a conseguire la pretesa riconosciuta, i cui presupposti non sono sindacabili in sede di ottemperanza del giudicato. Il giudice dell’esecuzione non può dunque riesaminare il merito già definito dal giudice ordinario, ma è vincolato al contenuto della decisione.

Ne è derivata la declaratoria dell’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato nel termine di giorni 60 dalla notificazione o dalla comunicazione della sentenza, con nomina, fin da ora, di un Commissario ad acta che provveda in caso di infruttuoso decorso del termine, senza compenso.

Quanto alle spese, il Collegio ha applicato il criterio della soccombenza, liquidandole secondo i parametri delle procedure esecutive mobiliari, con richiamo a Cons. Stato, Sez. III, n. 1247/2016 e Cons. Stato, Sez. VII, n. 4029/2025, e ha disposto il rimborso del contributo unificato per legge. La condanna è stata pronunciata con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *