Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e liquidazione al difensore nel gratuito (TAR Calabria n. 1099 del 10.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, in caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione, il giudice non può decidere la controversia nel merito né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire. Il ricorrente ha la piena disponibilità dell’azione fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione. Ne deriva che il Collegio adotta una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa e dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. In tema di gratuito patrocinio, la liquidazione al difensore è operata dall’autorità giudiziaria nei limiti dei valori medi delle tariffe professionali, tenuto conto dell’impegno professionale, ed è dimezzata ai sensi dell’art. 130 del d.P.R. n. 115/2002.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Questore ha applicato nei suoi confronti la misura di prevenzione personale dell’avviso orale ex art. 3 del D.Lgs. n. 159/2011. L’Amministrazione intimata si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso. La domanda cautelare è stata respinta con ordinanza del 16 febbraio 2022.

Con memoria depositata il 20 febbraio 2026 il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione nel merito, depositando contestualmente istanza di liquidazione della parcella in ragione dell’ammissione provvisoria al gratuito patrocinio a spese dello Stato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama il consolidato orientamento del Consiglio di Stato, Sez. III, 08/02/2023, n. 1418, secondo cui, a fronte dell’espressa dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire.

Nel processo amministrativo, in assenza di repliche o diverse richieste di controparte, vige il principio dispositivo in senso ampio. Il ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, provocando la presa d’atto del giudice.

Stante l’espressa dichiarazione, il Collegio non può che dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese di lite sono compensate, poiché l’interesse alla decisione è venuto meno per effetto di circostanze sopravvenute alla proposizione del ricorso.

Quanto all’istanza di liquidazione della parcella, il Collegio richiama l’art. 82 del d.P.R. n. 115/2002, che rimette all’autorità giudiziaria la liquidazione dell’onorario e delle spese al difensore nei limiti dei valori medi delle tariffe professionali vigenti, tenuto conto dell’impegno professionale. L’art. 130 del d.P.R. n. 115/2002 dimezza i compensi spettanti ai difensori in relazione al gratuito patrocinio.

Valutate le caratteristiche dell’attività prestata e dell’affare trattato, oltre al risultato del giudizio, e considerato il valore indeterminabile della controversia, il compenso è determinato in euro 1.027,00 per la fase di studio, euro 851,00 per la fase introduttiva ed euro 1.735,00 per la fase decisionale, per un totale di euro 3.613,00, ridotto della metà per complessivi euro 1.806,50, oltre rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e oneri di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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