Procura speciale generica: inammissibile il ricorso notificato dopo l’Adunanza plenaria (TAR Lombardia n. 1451 del 27.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La procura alle liti conferita su foglio separato e depositata, in copia informatica, unitamente al ricorso nativo digitale è valida solo se reca in sé gli elementi identificativi della controversia, ovvero l’oggetto del ricorso, le parti contendenti e l’autorità adita, secondo quanto imposto dall’art. 40, comma 1, lett. g, cod. proc. amm. L’incorporazione della procura nel ricorso prevista dall’art. 8, comma 3, dell’Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021 non estende alla procura su supporto cartaceo la regola della procura apposta in calce: la congiunzione fisica dei documenti non supplisce alla genericità del mandato, poiché non garantisce che il sottoscrittore abbia contezza dell’atto oggetto del potere rappresentativo. Il requisito della procura speciale è presidio di ammissibilità e deve sussistere al momento della proposizione del ricorso. Dopo la pronuncia dell’Adunanza plenaria n. 11 del 2 ottobre 2025 il vizio non è sanabile ai sensi degli artt. 39, comma 1, cod. proc. amm. e 182, secondo comma, c.p.c., né è concedibile l’errore scusabile ex art. 37 cod. proc. amm. per i ricorsi notificati dopo tale data.
Il Fatto
La ricorrente, docente presso istituti scolastici, ha adito il giudice amministrativo per ottenere l’ottemperanza della sentenza con cui il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a sua disposizione la Carta docente, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024, per complessivi € 2.000,00.
La sentenza era stata notificata all’Amministrazione e dichiarata passata in giudicato dalla cancelleria. Poiché l’Amministrazione era rimasta inerte, la ricorrente ha proposto ricorso per l’esecuzione, chiedendo anche la nomina di un commissario ad acta. Si è costituito il Ministero, chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, dopo aver rilevato in camera di consiglio l’eccezione di inammissibilità, esamina anzitutto il profilo del contraddittorio. L’assenza del difensore della ricorrente all’udienza non impone l’adozione dell’ordinanza ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm., che va emessa solo se il rilievo d’ufficio emerge dopo il passaggio in decisione. Chi non presenzia rinuncia implicitamente al contraddittorio sulla questione rilevata d’ufficio.
Nel merito, la procura era stata rilasciata su un documento analogico separato rispetto al ricorso nativo digitale e notificata in copia informatica. Essa indicava soltanto il Tribunale amministrativo presso cui incardinare la controversia, senza indicare né gli estremi del provvedimento del giudice ordinario di cui si chiedeva l’esecuzione, né la parte resistente. La procura risulta quindi generica e inidonea ai fini dell’art. 40, comma 1, lett. g, cod. proc. amm., che esige una procura speciale recante l’oggetto del ricorso, le parti contendenti e l’autorità adita.
Il Collegio esclude che l’eccezione della procura apposta in calce possa estendersi, in forza dell’art. 8, comma 3, dell’Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021, alla procura su foglio separato depositata in copia informatica. Il rispetto di tale formalità certifica l’autografia della sottoscrizione, ma non fa venir meno l’esigenza che la procura rechi in sé elementi esaustivi. La congiunzione fisica tra documento informatico e documento analogico non garantisce che il sottoscrittore abbia contezza dell’atto oggetto del potere rappresentativo, né dimostra l’anteriorità del rilascio rispetto alla redazione del ricorso. Il Collegio prende così le distanze dall’indirizzo che, prima dell’Adunanza plenaria n. 11 del 2 ottobre 2025, riteneva sufficiente la procura digitalizzata e allegata alla PEC di notificazione.
Sul piano della sanabilità, il vizio non è rimediabile ai sensi degli artt. 39, comma 1, cod. proc. amm. e 182, secondo comma, c.p.c.: l’esistenza della procura speciale è requisito di ammissibilità e deve sussistere al momento della proposizione del ricorso. Nemmeno l’errore scusabile ex art. 37 cod. proc. amm. è concedibile: l’Adunanza plenaria non ha innovato il quadro normativo, ma ha confermato un indirizzo già esistente, al quale la parte avrebbe potuto aderire prudentemente.
Il ricorso, notificato il 10 novembre 2025, è pertanto dichiarato inammissibile; per i ricorsi notificati dopo il 2 ottobre 2025 non è ammessa la regolarizzazione previa concessione dell’errore scusabile. Le spese sono compensate in ragione delle peculiarità della controversia.
Nota della Redazione
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