Improcedibilità per carenza di interesse dopo il pagamento del payback dispositivi medici (TAR Lazio n. 2643 del 12.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l’improcedibilità del ricorso quando una situazione di fatto o di diritto, del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione, rende certa e definitiva l’inutilità della sentenza. L’improcedibilità si distingue dalla cessazione della materia del contendere, che presuppone un’attività amministrativa integralmente satisfattiva dell’interesse azionato, idonea a soddisfarlo in modo pieno e irretrattabile. Il pagamento spontaneo della somma richiesta a titolo di payback sui dispositivi medici, ancorché ridotta per effetto della sopravvenuta normativa più favorevole, fa venir menol’interesse alla pronuncia. Il carattere in rito della decisione giustifica la compensazione integrale delle spese, con esclusione della restituzione del contributo unificato.
Il Fatto
Una società fornitrice di dispositivi medici impugna davanti al TAR Lazio gli atti con i quali la Regione Marche e le amministrazioni statali hanno definito il ripiano del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018, ai sensi dell’art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015. Il ricorso, originariamente proposto in sede straordinaria e poi trasposto, censura la disciplina nazionale e regionale del payback e prospetta profili di incostituzionalità della normativa primaria.
Dopo l’accoglimento della domanda cautelare e la proposizione di motivi aggiunti contro il nuovo provvedimento regionale, le parti chiedono di dichiarare la cessazione della materia del contendere, dando atto che la ricorrente ha pagato il 25% dell’importo originariamente dovuto in applicazione della normativa sopravvenuta.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale afferma anzitutto la propria competenza territoriale, contestata dalla Regione resistente, valorizzando l’impugnazione congiunta degli atti statali presupposti e di quelli regionali, ai sensi dell’art. 13, commi 3 e 4-bis, cod. proc. amm.
Nel merito applica il principio della ragione più liquida, richiamando Cons. St., sez. VI, n. 951 del 27 gennaio 2023, e dichiara il ricorso improcedibile. Il Collegio ricostruisce la distinzione tra cessazione della materia del contendere e improcedibilità per carenza di interesse, richiamando Cons. St., sez. V, n. 3956 del 9 maggio 2025: la prima opera solo in presenza di un’attività amministrativa che soddisfi in modo pieno e irretrattabile l’interesse azionato; la seconda presuppone una situazione di fatto o di diritto del tutto nuova che renda certa e definitiva l’inutilità della pronuncia.
Nel caso concreto l’interesse della ricorrente è venuto meno per effetto del pagamento della somma a titolo di payback, seppur ridotta in ragione della normativa sopravvenuta più favorevole. Il Tribunale non qualifica dunque la vicenda come cessazione della materia del contendere, ma come improcedibilità.
Sul regime delle spese, il carattere in rito della pronuncia giustifica l’integrale compensazione. Il Collegio nega la restituzione del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002, poiché le controparti non risultano soccombenti. A tale esito concorre la giurisprudenza dello stesso Tribunale in materia di payback, rispetto alla quale è quantomeno dubbia l’ammissibilità dell’impugnazione degli atti regionali. Non è luogo a provvedere sulle spese nei confronti delle parti non costituite.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.