Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta docente (TAR Lombardia n. 1264 del 16.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per l’ottemperanza al giudicato del giudice ordinario è accolto quando il titolo esecutivo sia divenuto definitivo e sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo presso la sede del debitore. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito è tenuto a erogare la Carta docente riconosciuta dal giudice del lavoro entro il termine assegnato, con nomina del Commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e, cod. proc. amm. è esclusa quando l’esiguità del debito renda la misura eccessivamente afflittiva e manifestamente iniqua.

Il Fatto

La ricorrente, docente presso istituti scolastici, aveva agito davanti al Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, per ottenere la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della Carta elettronica di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per un importo complessivo di € 2.000,00. Con sentenza n. 219/2025 il giudice del lavoro aveva accolto il ricorso.

Notificata all’Amministrazione e passata in giudicato, la sentenza non era stata eseguita. La ricorrente ha quindi proposto ricorso in sede di ottemperanza, chiedendo la condanna all’erogazione, la nomina di un Commissario ad acta e il pagamento di una penalità di mora. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla verifica delle condizioni dell’esecuzione. Il provvedimento di cui si chiede l’ottemperanza è passato in giudicato per il verificarsi delle condizioni previste dall’art. 324 c.p.c., come attestato dal Cancelliere del Tribunale in data 11 ottobre 2025. La sentenza, in copia conforme, è stata notificata all’Amministrazione in data 10 marzo 2025.

Alla data di proposizione del ricorso era dunque trascorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, quale lasso temporale minimo dalla notifica del titolo esecutivo presso la sede del debitore. Il Collegio richiama, sul punto, il precedente del Consiglio di Stato, V, 9 gennaio 2024, n. 309, secondo cui il titolo esecutivo è la sentenza dotata di attestazione di conformità ai sensi dell’art. 474 c.p.c.

In assenza di prova, da parte dell’Amministrazione resistente, dell’avvenuta integrale esecuzione del disposto della sentenza, il ricorso è accolto. L’Amministrazione è tenuta a erogare l’importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico, per complessivi € 2.000,00, oltre agli interessi legali dalla data di notifica della sentenza del giudice del lavoro fino al saldo effettivo.

Per l’ipotesi di perdurante inottemperanza oltre il termine assegnato, il Collegio nomina fin d’ora quale Commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Varese, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza, provvedendo all’esecuzione dell’incarico entro i successivi centoventi giorni. Poiché l’attività demandata rientra nei compiti istituzionali di un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica, non è dovuto alcun compenso.

La domanda di penalità di mora è invece respinta. Il Collegio rileva che, nel presente contenzioso, l’esiguità del debito è tale da rendere l’invocata penalità eccessivamente afflittiva e manifestamente iniqua, con conseguente rigetto della relativa istanza. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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