Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse nel giudizio sul payback dispositivi medici (TAR Lazio n. 2645 del 12.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la parte ricorrente conserva la piena disponibilità dell’azione fino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione e può dichiarare di non avere più interesse alla pronuncia. Il giudice, in assenza di repliche o diverse richieste delle controparti, non può decidere la controversia nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, ma deve limitarsi a prendere atto della dichiarazione e a pronunciare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. La pronuncia di rito giustifica l’integrale compensazione delle spese e non comporta la restituzione del contributo unificato, dovuto solo in caso di soccombenza delle controparti.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato gli atti con cui la Regione Marche, in attuazione dell’art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015, ha individuato le aziende fornitrici di dispositivi medici tenute al ripiano del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018, censurando anche i decreti ministeriali presupposti e prospettando profili di illegittimità costituzionale della disciplina primaria.
Dopo l’accoglimento dell’istanza cautelare, la società ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, chiedendo la compensazione delle spese e la ripetizione del contributo unificato. La Regione resistente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale affronta anzitutto l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla Regione, affermando la propria competenza in ragione dell’impugnazione congiunta degli atti statali presupposti, ai sensi dell’art. 13, commi 3 e 4-bis, cod. proc. amm.
Nel merito, il Collegio applica il principio della ragione più liquida, richiamando espressamente Cons. St., sez. VI, n. 951 del 2023, e definisce la controversia sul piano processuale senza esaminare le censure sostanziali.
Il giudice amministrativo ricostruisce la regola come jus receptum: di fronte alla dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse, il giudice non può decidere nel merito né procedere di ufficio. Nel processo amministrativo opera il principio dispositivo in senso ampio, con la conseguenza che la parte, fino alla trattazione in decisione, può provocare la presa d’atto della sopravvenuta carenza di interesse. Il richiamo è a Cons. St., sez. IV, n. 6612 del 2023.
Il ricorso è quindi dichiarato improcedibile. Il carattere in rito della pronuncia comporta l’integrale compensazione delle spese e la mancata restituzione del contributo unificato, dovuto solo se le controparti fossero risultate soccombenti (art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002). Il Collegio osserva, per inciso, che tale soccombenza appare dubbia, in ragione della consolidata giurisprudenza dello stesso Tribunale in materia di payback dei dispositivi medici, nonché dell’ammissibilità dell’impugnazione degli atti regionali.
Nota della Redazione
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