Impianti di telecomunicazione e divieto di compensazioni ambientali ulteriori (TAR Lombardia n. 664 del 15.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La realizzazione di impianti di telecomunicazioni non costituisce una fattispecie di danno ambientale in re ipsa e non legittima, pertanto, l’imposizione di compensazioni o di convenzioni onerose a carico dei gestori. Nel contemperamento tra l’interesse nazionale all’estensione delle reti digitali e la tutela del paesaggio, il divieto di oneri ulteriori rispetto al canone unico, posto dall’art. 54 comma 1 del Dlgs. n. 259/2003 e dall’art. 1 comma 831-bis della legge n. 160/2019, prevale sulle previsioni pianificatorie degli enti territoriali, che vanno disapplicate. Il dissenso dell’amministrazione preposta alla tutela di interessi paesistici o ambientali non vincola la conferenza di servizi, ma impedisce soltanto la formazione del silenzio-assenso. L’unico onere legittimamente imponibile è la mitigazione in forma specifica, riferita alla singola infrastruttura e all’area occupata.
Il Fatto
Due società operatrici di telecomunicazioni hanno presentato a un Comune, in data 8 novembre 2023, l’istanza di autorizzazione ex art. 44 del Dlgs. n. 259/2003 per la realizzazione di una stazione radio base. L’area individuata ricade all’interno di un Parco regionale ed è sottoposta a vincolo paesistico e archeologico.
La conferenza di servizi, con verbale del 14 giugno 2024, ha espresso parere favorevole, escludendo la necessità della convenzione preventiva con il Parco prevista dall’art. 49.2.5 delle NTA del PTC. Il responsabile dell’Area Tecnica ha quindi rilasciato l’autorizzazione con determinazione n. 77 del 17 giugno 2024. L’Ente Parco ha impugnato il verbale e il provvedimento, integrando il ricorso con motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce anzitutto il rapporto tra la disciplina generale della conferenza di servizi e quella speciale degli impianti di telecomunicazioni. L’art. 14-bis comma 5 della legge n. 241/1990 impone la determinazione negativa a fronte di un dissenso qualificato e insuperabile; l’art. 44 comma 10 del Dlgs. n. 259/2003 attribuisce invece al dissenso dell’amministrazione preposta a interessi ambientali, paesistici o culturali il solo effetto di impedire il silenzio-assenso. Il dissenso è dunque superabile con adeguata motivazione, senza necessità di individuare una posizione quantitativamente prevalente, che sarebbe peraltro di difficile determinazione.
Quanto ai soggetti da invitare, il Comune è rappresentato dall’ufficio che gestisce il procedimento e può esprimersi attraverso un solo funzionario: i singoli uffici interni non costituiscono autorità distinte dotate di un autonomo diritto di partecipazione.
Il cuore della decisione riguarda l’art. 49.2.5 delle NTA del PTC, che subordina la realizzazione degli impianti alla stipula di una convenzione con il Parco per mitigazione e compensazione ambientale. Il Collegio esclude che la presenza delle infrastrutture configuri un danno ambientale in re ipsa. A fronte di interessi pubblici contrapposti non si configurano i presupposti di un risarcimento, ma solo quelli della compensazione, nei limiti fissati dall’ordinamento. Riconoscere alle amministrazioni il potere di definire autonomamente il valore delle compensazioni equivarrebbe ad attribuire loro un diritto di veto, potendo rendere economicamente insostenibili gli impianti.
Proprio per evitare tale rischio, l’art. 54 comma 1 del Dlgs. n. 259/2003 e l’art. 1 comma 831-bis della legge n. 160/2019 individuano nel canone unico l’unico corrispettivo esigibile, escludendo altri oneri. Il Collegio precisa poi, sul piano concorrenziale, che la fissazione di tariffe di ospitalità più elevate è ammessa solo per gli enti che operino come proprietari di siti in un mercato concorrenziale, non per l’autorità che concorre al rilascio dell’autorizzazione.
Ne deriva che la tutela paesistico-ambientale passa esclusivamente per la mitigazione in forma specifica: scelte progettuali meno invasive, schermature vegetali, cautele esecutive. Anche gli interventi su area più ampia, qualificati come mitigazione, integrano una compensazione mascherata e restano vietati. La disapplicazione dell’art. 49.2.5 delle NTA del PTC è la conseguenza diretta. Le censure di illegittimità costituzionale ex art. 9 e 41 Cost. sono respinte: il legislatore ha promosso la modernizzazione digitale senza consentire la trasformazione indiscriminata dei siti di pregio. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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