Improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse se il posto è riassegnato (TAR Toscana n. 272 del 03.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso gli atti di una procedura selettiva è improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse quando il posto oggetto di causa sia stato nuovamente bandito e assegnato a un terzo con provvedimento non impugnato, divenuto così definitivo. La mancata impugnazione degli atti della procedura rinnovata consolida una situazione sopravvenuta incompatibile con la soddisfazione dell’interesse del ricorrente, il quale ha già ottenuto, con la partecipazione alla nuova selezione, i medesimi effetti che conseguirebbe dall’annullamento di quella originaria. Alla dichiarazione di improcedibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese di lite, in ragione della persistenza nel giudizio nonostante il palese emergere di tali ragioni.

Il Fatto

Il ricorrente ha partecipato a una procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, di tipologia b), indetta da un Ateneo con d.r. 485/2023. Il bando richiedeva, all’art. 5, comma 16, il conseguimento di un punteggio soglia di 65 punti. All’esito della valutazione delle pubblicazioni, dell’attività didattica, dei titoli e dei curricula, nessuno dei tre candidati risultò idoneo; il ricorrente conseguì 46,5 punti su 100. Gli atti della selezione furono approvati con d.r. rep. n. 122/2024, recante la precisazione che nessun candidato era risultato idoneo.

Il ricorrente ha impugnato gli atti della procedura, deducendo l’eccesso di potere per illogicità manifesta e contraddittorietà dei giudizi e chiedendo l’annullamento degli stessi e la condanna dell’Ateneo a sottoporlo a nuova valutazione da parte di una Commissione in diversa composizione. L’Ateneo ha eccepito, tra l’altro, l’improcedibilità del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto fondata l’eccezione preliminare di improcedibilità. Con d.r. n. 245 del 20 febbraio 2024, il medesimo posto di ricercatore è stato messo nuovamente a bando, avviando una nuova procedura selettiva alla quale il ricorrente ha partecipato, senza conseguire l’ammissione alla fase della discussione dei titoli. Il posto ribandito è stato assegnato a un terzo candidato, dichiarato vincitore con d.r. del 7 aprile 2025.

Tale nuova procedura e il suo esito non sono stati impugnati dal ricorrente. Ne deriva che questi non può più ottenere la invocata rinnovazione della valutazione del proprio profilo, poiché tale rinnovazione è stata spontaneamente realizzata dall’Ateneo e il posto è stato ormai assegnato a un terzo. L’assegnazione non impugnata, divenuta definitiva, non potrebbe essere doppiata da un’ulteriore e incompatibile assegnazione in favore del ricorrente.

Il Collegio ha sottolineato che la mancata impugnazione degli atti della procedura rinnovata determina l’improcedibilità del giudizio, essendosi consolidata una situazione sopravvenuta incompatibile con la soddisfazione dell’interesse del ricorrente a ottenere quel posto. Inoltre, con la partecipazione alla nuova procedura e la rivalutazione del suo profilo da parte di una diversa Commissione, il ricorrente ha già conseguito i medesimi effetti che potrebbe ottenere a seguito dell’eventuale annullamento della procedura originaria.

Per tali assorbenti e decisive ragioni il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse. Le spese di lite, liquidate in complessivi € 3.000,00 oltre oneri accessori, sono state poste a carico del ricorrente, che ha insistito nella prosecuzione del giudizio nonostante il repentino palesarsi delle ragioni d’improcedibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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