Sospensione cautelare del diniego di PAU e dell’ordine di demolizione in prossimità della stagione balneare (TAR Puglia n. 358 del 26.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
È apprezzabile il fumus bonis iuris in relazione all’impugnazione di un ordine di demolizione di opere stagionali e del diniego del provvedimento autorizzativo unico laddove l’amministrazione abbia emesso l’ordine demolitorio non al termine della precedente stagione balneare, ma in prossimità della stagione successiva e a seguito della presentazione di una nuova istanza di legittimazione delle opere. Il periculum in mora è configurabile quando i provvedimenti impugnati impediscono lo svolgimento dell’attività economica stagionale. Non può essere posta come condizione ostativa al rilascio del titolo la mancata rimozione delle opere stagionali se la norma regolamentare richiamata si limita a disciplinare la tipologia e le caratteristiche delle strutture realizzabili, senza prevedere tale requisito. In tali circostanze, l’opportunità di decidere adhuc integra giustifica la sospensione interinale degli effetti degli atti impugnati.

Il Fatto

Una società esercente uno stabilimento balneare su area privata nel territorio del Comune di Fasano ha impugnato il provvedimento di diniego del provvedimento autorizzativo unico, richiesto per l’utilizzo nella stagione estiva 2026 delle strutture necessarie all’attività, unitamente all’ordinanza dirigenziale che disponeva la rimozione delle opere e il ripristino dello stato dei luoghi per violazione dell’obbligo di smontaggio previsto dai titoli precedentemente rilasciati. La ricorrente ha chiesto la sospensione dell’efficacia dei provvedimenti, mentre il Comune si è costituito chiedendo il rigetto dell’istanza cautelare.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto l’istanza cautelare fondata sotto entrambi i profili richiesti dall’art. 55 cod. proc. amm. Quanto al periculum in mora, il Tribunale ha osservato che i provvedimenti impugnati impediscono lo svolgimento dell’attività economica stagionale esercitata dalla ricorrente, sia per effetto della disposta demolizione delle opere già presenti e precedentemente assentite, sia per il mancato rilascio del nuovo titolo stagionale.

Sul fumus bonis iuris, impregiudicata ogni valutazione di merito, il Giudice ha rilevato che l’ordine demolitorio è stato emesso dal Comune non al termine della precedente stagione balneare, bensì solo in prossimità della stagione successiva e a seguito della presentazione di una nuova istanza volta ad ottenere la legittimazione delle opere esistenti. Quanto alle ragioni di diniego del provvedimento autorizzativo unico, la Corte ha evidenziato che l’art. 87 delle NTA, posto dall’amministrazione a fondamento della decisione, sembrerebbe limitarsi a disciplinare la tipologia e le caratteristiche delle strutture realizzabili nei territori costieri, senza porre come condizione ostativa al rilascio del titolo la mancata rimozione delle opere stagionali eventualmente già presenti.

In considerazione della natura del pregiudizio dedotto e dell’opportunità di consentire una decisione adhuc integra, il Tribunale ha ritenuto di sospendere interinalmente gli effetti dei provvedimenti impugnati, fissando l’udienza pubblica di merito e compensando le spese della fase cautelare.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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