Sospensione dell’attività per somministrazione di alcol ai minori sproporzionata (TAR Emilia-Romagna n. 917 del 01.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di somministrazione di bevande alcoliche ai minori, la sospensione dell’attività del pubblico esercizio prevista dall’art. 14-ter, comma 2, della legge n. 125 del 2001 deve essere commisurata alla concreta gravità del fatto, nell’ambito della forbice da quindici giorni a tre mesi fissata dalla norma. Il precedente specifico consente l’applicazione della sanzione accessoria, ma non esonera l’Amministrazione dal giudizio di proporzionalità sulla misura concretamente irrogata. La sospensione di trenta giorni risulta eccessiva quando l’ultima infrazione accertata consista nella somministrazione di due sole consumazioni a soggetti infradiciottenni ma ultrasedicenni. Spetta al giudice amministrativo annullare il provvedimento, con salvezza del riesercizio della funzione. Resta invece estranea alla giurisdizione amministrativa l’impugnazione del verbale nella parte riferibile all’irrogazione della sanzione pecuniaria.

Il Fatto

I ricorrenti, soci amministratori della società che gestisce un bar piadineria a conduzione familiare, hanno impugnato il decreto con cui la Questura ha disposto la sospensione delle autorizzazioni del pubblico esercizio per trenta giorni. L’atto muove dall’accertamento, da parte della Polizia locale, della somministrazione di bevande alcoliche a due ragazze minorenni, maggiori di sedici anni.

Gli stessi ricorrenti avevano chiesto la tutela cautelare, accolta con decreto monocratico. L’Amministrazione si è costituita e ha depositato una relazione con documenti. All’udienza cautelare la causa è stata assegnata in decisione, con avviso della possibilità di definizione in forma semplificata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha accolto il ricorso limitatamente all’impugnazione della sospensione dell’attività, annullando il provvedimento con salvezza del riesercizio della funzione. Ha invece dichiarato inammissibile, per difetto di giurisdizione, l’impugnativa del verbale nella parte riferibile all’eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria.

Il punto centrale è il difetto di proporzionalità. La misura adottata appare eccessiva rispetto alla reale consistenza dell’infrazione. L’art. 14-ter, comma 2, della legge n. 125 del 2001 prevede, in caso di reiterazione, la sanzione pecuniaria e la sospensione dell’attività da quindici giorni a tre mesi.

Il Tribunale non trascura il precedente specifico a carico dell’esercizio, risalente all’ottobre 2024, né le ulteriori segnalazioni. Ritiene però che la oggettiva tenuità dell’ultima condotta accertata avrebbe imposto una commisurazione meno severa, entro la forbice normativa.

Assume rilievo decisivo, per la graduazione della gravità, l’età delle due minorenni: maggiori di sedici anni, benché infradiciottenni. L’accoglimento della censura di sproporzione porta all’annullamento dell’atto impugnato. Le spese di lite sono integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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