Revoca del certificato di idoneità al mestiere di pirotecnico illegittima per inaffidabilità (TAR Sicilia n. 2441 del 10.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il certificato di idoneità al mestiere di pirotecnico, previsto dall’art. 101, comma 1, del r.d. n. 635/1940, è atto tecnico-abilitativo autonomo e distinto dalla licenza di polizia per fabbricare o accendere fuochi d’artificio, alla cui disciplina appartengono i requisiti di affidabilità di cui agli artt. 11 e 43 T.U.L.P.S. Ne consegue che il Prefetto non può revocare quel certificato sulla base di un giudizio di inaffidabilità dell’interessato, vertendo la revoca su presupposti estranei alla valutazione di idoneità tecnica. La revoca è illegittima quando l’amministrazione non accerta il venir meno dei presupposti tecnici richiesti per il rilascio, ma sovrappone al titolo abilitativo valutazioni riservate al nulla osta questorile. Il riparto tra certificazione tecnica e titolo di polizia è confermato dall’art. 8 del d.l. n. 144/2005, che collega la revoca del nulla osta alla sola licenza e non al certificato di idoneità.

Il Fatto

Un pirotecnico, titolare di abilitazione rilasciata nel 2007, ha impugnato il decreto con cui la Prefettura ha revocato il certificato di idoneità. Il provvedimento muoveva da un controllo compiuto nel novembre 2025 su un esercizio commerciale, nel corso del quale personale di polizia aveva rinvenuto materiale esplodente di categoria V gruppo C, in parte modificato con cablaggi per inneschi elettronici, sottoposto a sequestro preventivo. La Prefettura richiamava inoltre pregresse violazioni in materia di materiale esplodente, due sospensioni dell’abilitazione e un decreto penale di condanna divenuto esecutivo, traendo da tali fatti un giudizio complessivo di inaffidabilità.

Il ricorrente ha dedotto l’erronea qualificazione del certificato come autorizzazione di polizia e l’inesistenza di un potere prefettizio di revoca per inaffidabilità, oltre a difetti di istruttoria, motivazione e proporzionalità. Il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare con ordinanza n. 88 del 2026, mantenendo integra la situazione giuridica.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha aderito all’orientamento più recente, recepito da sentenze n. 950 del 26 marzo 2026 e n. 1292 del 29 aprile 2026, che distingue, nell’ambito dell’art. 101 del r.d. n. 635/1940, la licenza prevista dal comma 1 per fabbricare o accendere fuochi d’artificio — subordinata ai requisiti di affidabilità degli artt. 11 e 43 T.U.L.P.S. — dal propedeutico ma autonomo certificato di idoneità richiamato dal medesimo comma 1.

La Sezione ha osservato che la certificazione tecnica è necessaria tanto per il rilascio delle autorizzazioni agli spettacoli pirotecnici quanto per lavorare come operaio in una fabbrica di fuochi pirotecnici, come chiarito da Cons. Stato, sez. III, n. 2714 del 2022.

La ricostruzione è confortata dall’omologo regime dell’art. 8 del d.l. n. 144/2005, che innovando l’art. 163 del d.lgs. n. 112/1998 prevede il trasferimento ai comuni del rilascio della licenza per il mestiere di fochino, previo accertamento della capacità tecnica da parte della Commissione tecnica provinciale per gli esplosivi e previo nulla osta del questore, negabile o revocabile per le circostanze personali proprie delle autorizzazioni di polizia in materia di armi.

La ripetizione dell’aggettivo “previo” dimostra la necessaria concorrenza, per il rilascio della licenza, del certificato tecnico e del nulla osta questorile, evitando sovrapposizioni tra la valutazione di idoneità tecnica e quella sull’affidabilità dell’istante. Il comma 4 del medesimo art. 8 conferma che la revoca del nulla osta incide solo sulla licenza e non sul certificato di idoneità.

Il provvedimento prefettizio è dunque illegittimo: non ha accertato il venir meno dei presupposti di idoneità tecnica, ma ha revocato il certificato su un giudizio di inaffidabilità estraneo al procedimento. Assorbiti gli ulteriori motivi, il ricorso è stato accolto e l’atto annullato, con spese compensate salvo la refusione del contributo unificato a carico dell’amministrazione soccombente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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