Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse su variante urbanistica impugnata (TAR Campania n. 1098 del 12.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione inequivoca della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione comporta la improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, senza che il giudice amministrativo debba scrutinare l’eccezione preliminare di inammissibilità né le censure di merito. Il venir meno dell’interesse, manifestato in udienza dal difensore, priva la domanda di giudizio del suo presupposto e impone una pronuncia in rito. La circostanza che l’atto pianificatorio sia ancora in fase di adozione e non definitivamente approvato può incidere sull’interesse sostanziale all’impugnazione, ma resta assorbita dalla sopravvenuta caducazione processuale della pretesa. La definizione in rito giustifica la compensazione integrale delle spese quando la questione trattata presenti profili di complessità.
Il Fatto
Il Comune di Salerno, con delibera di Giunta n. 427 del 22.11.2023, aveva conferito mandato al competente settore comunale di predisporre una variante normativa al PUC, con l’obiettivo di accelerare le procedure urbanistico-edilizie, ridurre il carico insediativo residenziale nelle aree PROG e favorire le destinazioni turistico-alberghiere. Dopo il progetto preliminare approvato con delibera n. 175 del 22.05.2024, la variante è stata adottata con delibera di Giunta n. 6 del 14.01.2025. Per quanto rileva, l’atto ha espunto 3.000 mq di destinazione residenziale dall’ambito di riqualificazione PROG_1b.
La società ricorrente, titolare di una struttura alberghiera, aveva presentato in data 3.12.2024 un piano urbanistico attuativo proprio su quell’ambito. Ritenendosi pregiudicata, ha impugnato la variante e gli atti presupposti con cinque motivi, chiedendo anche la sospensiva. Il Comune si è costituito eccependo in via preliminare l’inammissibilità per carenza di interesse, sul presupposto che la variante fosse ancora meramente adottata e non approvata. All’udienza pubblica dell’11 giugno 2025 la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse al ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla dichiarazione resa a verbale dai difensori della ricorrente, che hanno richiamato l’infruttuoso decorso dei centoventi giorni di durata delle misure di salvaguardia previste dall’art. 10, comma 2, l.r. Campania n. 16/2004 e dall’art. 3, n. 4, regolamento regionale n. 5/2011. Su tale presupposto la parte ha chiesto che il ricorso fosse dichiarato improcedibile.
Il Tribunale prende atto della volontà espressa dalla parte che ha affermato di non avere più interesse alla decisione. Da qui la declaratoria di improcedibilità del gravame per sopravvenuto difetto di interesse. La pronuncia è di rito e non investe il merito delle censure.
La sentenza segnala, in via ulteriore, che il profilo dell’interesse all’impugnazione delle scelte urbanistiche in fase ancora prodromica è connesso, secondo un indirizzo richiamato dal Collegio, all’applicabilità delle misure di salvaguardia integrative della delibera di adozione. In loro assenza — argomenta la Sezione — non si configura un’immediata compressione delle potenzialità edificatorie dell’area né degli interessi dei privati. A sostegno richiama i precedenti della stessa Sezione n. 773/2025 e n. 786/2025, nonché i più risalenti TAR Campania, Salerno, n. 422/2009 e TAR Sicilia, Catania, n. 980 del 2003.
Tale rilievo resta però assorbito dal carattere dirimente della dichiarazione della ricorrente. Il Collegio non esamina quindi l’eccezione preliminare di inammissibilità sollevata dal Comune. Stante la complessità della questione e la definizione in rito, dispone l’integrale compensazione delle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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