Prova del possesso degli elicotteri e interpretazione della legge di gara (Cons. Stato n. 6703 del 31.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’interpretazione delle clausole della lex specialis di gara si applicano i criteri letterale e sistematico degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., con esclusione di ogni procedimento ermeneutico integrativo. La clausola che richiede l'”evidenza” del titolo di possesso o di disponibilità dei velivoli, senza imporre l’allegazione di libretti o certificati di immatricolazione, si risolve in un obbligo dichiarativo e non in un onere di produzione documentale immediata. A fronte di più possibili letture della legge di gara va preferita quella conforme al favor partecipationis. La dichiarazione sostitutiva è valida anche in assenza del richiamo agli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 e alle conseguenze penali, poiché rileva l’equivalenza funzionale rispetto al certificato sostituito.
Il Fatto
Una società invita cinque imprese qualificate nel proprio sistema di qualificazione a offrire per l’affidamento del servizio di wet lease di elicotteri e vigilanza aerea della rete di metanodotti, per un valore stimato di oltre venticinque milioni di euro, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. All’esito della gara risulta prima in graduatoria la società mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese, seguita dalla ricorrente.
La ricorrente impugna l’aggiudicazione, lamentando l’attribuzione di zero punti per il criterio relativo alla flotta di elicotteri. Il TAR Lombardia accoglie il ricorso, annulla l’aggiudicazione e impone di rinnovare la procedura per la corretta attribuzione del punteggio, differendo l’inefficacia del contratto all’esito delle nuove operazioni valutative. Il raggruppamento aggiudicatario propone appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dai criteri di interpretazione letterale e sistematico delle clausole di gara, ribadendo che esse non possono essere sottoposte a letture integrative volte a ricavarne significati impliciti. Le clausole del bando vanno intese in senso stretto, salvo preferire, in caso di ambiguità, il significato più favorevole al concorrente.
La controversia riguarda il criterio che premia i concorrenti che dimostrino di disporre di una flotta più consistente, fino a quindici velivoli. La clausola richiede una dichiarazione con marca, modello, targa, data di immatricolazione e caratteristiche del motore, con “evidenza” del titolo di possesso o disponibilità per ciascun velivolo, e sanziona con la non validità del velivolo la mancanza dell’evidenza o di uno dei dati richiesti.
La Corte ritiene che la locuzione generica “con evidenza” non equivalga a espressa richiesta di allegazione documentale. In nessuna parte dell’allegato tecnico si rinviene l’imposizione di produrre libretti o certificati di immatricolazione. La lettura accolta dalla stazione appaltante violerebbe i principi dell’interpretazione sistematica e il favor partecipationis.
Quanto alla dichiarazione prodotta dalla ricorrente, l’appellante ne contesta l’inidoneità, per l’assenza del richiamo agli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 e dell’assunzione di responsabilità penale. La censura è respinta: rilevano i requisiti sostanziali e di forma della sottoscrizione e dell’invio, mentre la non conformità al modulo predisposto dall’amministrazione non inficia la validità dell’autodichiarazione. La formalità del richiamo alle conseguenze penali è priva di reale utilità, poiché esse si producono comunque.
Il Collegio valorizza infine il principio del risultato, che postula la funzionalità della prestazione alle esigenze della stazione appaltante, senza che l’appellante abbia allegato elementi contrari. L’appello è quindi respinto, con condanna dell’appellante alle spese di lite del grado.
Nota della Redazione
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