Natura reale delle sanzioni edilizie e legittimazione del proprietario incolpevole (TAR Campania n. 1100 del 12.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le sanzioni urbanistiche ed edilizie hanno natura reale e non personale: esse attengono alla cosa e prescindono dalla imputabilità e dallo stato soggettivo del titolare del bene. L’ordinanza di demolizione è rivolta a sanzionare una situazione di fatto oggettivamente antigiuridica e può essere indirizzata a chiunque sia proprietario dell’immobile al momento della sua emanazione, pur se estraneo all’illecito. Resta ferma la possibilità per il proprietario incolpevole di dimostrare la propria estraneità all’abuso e di rivalersi nei confronti del dante causa. Diversa è la natura dell’acquisizione gratuita conseguente all’inottemperanza all’ordine di demolizione, che ha carattere afflittivo, al pari della correlata sanzione pecuniaria.

Il Fatto

Una proprietaria impugna l’ordinanza con cui il Comune ingiunge la demolizione di una serie di abusi edilizi realizzati su un terreno compreso in una comunione ereditaria. La ricorrente riferisce di aver promosso, prima del provvedimento, iniziative giudiziarie e stragiudiziali per porre rimedio agli abusi ad opera del coerede, e di aver chiesto un sequestro giudiziario dell’asse relitto, rigettato in sede cautelare e in sede di reclamo.

Avverso l’ingiunzione demolitoria la ricorrente deduce la propria carenza di legittimazione passiva, sul presupposto del possesso esclusivo esercitato dal coerede su tutti i beni, e lamenta un errore istruttorio del Comune, che una più completa attività di accertamento avrebbe consentito di tenerla indenne dall’ordine. Il Comune non si costituisce in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce in via preliminare la natura delle sanzioni urbanistiche ed edilizie, qualificandole come misure a carattere reale, che attengono alla cosa e non alla persona. Da tale premessa discende che l’ordinanza di demolizione sanziona una situazione di fatto oggettivamente antigiuridica e può essere indirizzata a chiunque risulti proprietario dell’immobile al momento della sua emanazione.

L’individuazione del destinatario del provvedimento comporta dunque l’accertamento di chi sia obbligato propter rem a demolire e prescinde da qualsiasi valutazione sulla imputabilità e sullo stato soggettivo del titolare del bene. Il proprietario estraneo all’abuso può dimostrare la propria estraneità e rivalersi nei confronti del dante causa, ma ciò non incide sulla legittimità dell’ordine.

Il Collegio opera una distinzione tra la natura delle misure repressive e quella delle conseguenze dell’inottemperanza. L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale, quale effetto della mancata esecuzione dell’ordine di demolizione, ha natura afflittiva, così come la correlata sanzione pecuniaria: una differenza che il giudice amministrativo richiama espressamente a sostegno della propria lettura.

Su queste basi il TAR ritiene infondate le censure di illegittimità, scrutinate congiuntamente per la loro affinità contenutistica. L’ordinanza impugnata si appalesa legittima per la rigorosa osservanza della normativa vigente in materia, anche quando indirizzata al proprietario incolpevole. Il ricorso è quindi rigettato, con compensazione delle spese di giudizio in ragione della peculiarità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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