Ottemperanza al giudicato del giudice ordinario e condanna al pagamento di interessi (TAR Lazio n. 9425 del 21.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza proposta davanti al giudice amministrativo per l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario, anche in funzione di giudice del lavoro, ha carattere meramente esecutivo e non consente integrazioni o nuovi accertamenti di merito. L’art. 112, comma 3, c.p.a. consente invece di proporre nello stesso giudizio l’azione di condanna al pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza. La domanda di interessi legali può essere accolta limitatamente a quelli ordinari di cui all’art. 1284, comma 1, c.c., maturati dal passaggio in giudicato fino al soddisfo.
Il Fatto
La ricorrente, docente delle istituzioni scolastiche, aveva ottenuto dal Tribunale di Roma, sezione lavoro, la sentenza n. 3904/2025 che dichiarava il suo diritto a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per l’anno scolastico 2023/2024, per l’importo nominale di euro 500,00, condannando il Ministero a provvedere.
Rimasta inadempiente l’Amministrazione, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza davanti al TAR Lazio, chiedendo l’accertamento dell’inottemperanza, l’adozione delle misure necessarie alla conformazione al giudicato e la condanna al pagamento degli interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente inquadrato l’azione ai sensi dell’art. 112, comma 2, c.p.a., che consente di proporre l’ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario. La giurisprudenza richiamata ha chiarito che tale giudizio ha natura meramente esecutiva, limitato all’accertamento dell’esistenza di un comportamento omissivo o elusivo, senza possibilità di integrazione o di accertamenti di merito tipici del giudizio di cognizione.
Quanto alla domanda di interessi, il Tribunale ha applicato l’art. 112, comma 3, c.p.a., che ammette l’azione di condanna al pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza. In assenza di chiarimenti da parte dell’Amministrazione sull’avvenuta esecuzione, la pretesa della ricorrente è stata accolta, applicando il principio dell’onere della prova tra debitore e creditore: spetta a chi afferma di aver eseguito la prestazione dimostrarlo, e l’inerzia dell’Amministrazione ha determinato l’accoglimento della domanda.
La condanna è stata limitata agli interessi legali ordinari di cui all’art. 1284, comma 1, c.c., maturati dall’importo nominale dal passaggio in giudicato della sentenza ottemperanda fino al soddisfo. È stata infine disposta la nomina di un commissario ad acta, individuato nel Direttore generale del Ministero competente, che, in caso di perdurante inadempimento nel termine di sessanta giorni, provvederà direttamente all’esecuzione, con facoltà di delega e senza compenso, entro novanta giorni dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione.
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Nota della Redazione
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