Improcedibilità della domanda erariale per venir meno del danno contestato (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 56 del 26.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa, il pagamento integrale della somma contestata, effettuato dal presunto responsabile prima del deposito dell’atto di citazione, determina il venir meno del danno e dell’interesse all’azione, con conseguente improcedibilità della domanda proposta dalla Procura erariale. Non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, che presuppone conclusioni conformi delle parti sul sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale. Né è ammessa una pronuncia di merito, assolutoria o riduttiva, perché allo stato non sussiste alcun danno. La definizione su questione pregiudiziale giustifica la compensazione delle spese ai sensi dell’art. 31 del codice di giustizia contabile.
Il Fatto
La Procura regionale della Corte dei conti ha citato in giudizio un dipendente della Città Metropolitana di Cagliari, inquadrato nel Settore Affari Generali – Ufficio Legale, contestandogli di avere attestato falsamente la presenza in servizio, allontanandosi dal luogo di lavoro senza timbrare le uscite. Il danno patrimoniale è stato quantificato in euro 154,75, corrispondente a 14 ore e 55 minuti di assenza ingiustificata, oltre a euro 3.000,00 per danno all’immagine.
Dopo l’invito a dedurre, e prima del deposito dell’atto di citazione, il convenuto ha versato spontaneamente l’intera somma di euro 3.154,75 in favore dell’Amministrazione. Nel frattempo, la Corte d’Appello penale lo ha assolto dai reati ascritti perché i fatti non sussistono. La difesa ha chiesto una pronuncia di merito che accertasse l’insussistenza della responsabilità, per consentire il rimborso di quanto versato.
La Motivazione della Corte
La Sezione affronta in via pregiudiziale il pagamento effettuato dal convenuto. Il Collegio osserva che il versamento recava come causale “Rimborso danno patrimoniale e immagine” senza alcun riferimento a un titolo cautelativo o provvisorio, come invece sostenuto dalla difesa in udienza. Il dato assume rilievo perché il pagamento è intervenuto prima del deposito dell’atto di citazione, senza che la Procura o l’Amministrazione ne fossero informate in modo diverso dalla causale indicata.
Il venir meno del danno contestato determina, secondo la Corte, il venir meno dell’interesse all’azione. Da ciò deriva l’improcedibilità della domanda proposta dalla Procura. La decisione si fonda su una questione pregiudiziale di rito, che assorbe ogni ulteriore valutazione sul merito della pretesa.
Il Collegio esclude anzitutto che possa pronunciarsi una cessazione della materia del contendere. Richiamando un orientamento consolidato (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale Veneto, sentenza n. 208/2021), rileva che tale declaratoria presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale e sottopongano conclusioni conformi al giudice. Nel caso di specie, il Pubblico Ministero ha chiesto la cessazione, ma la difesa ha insistito per una pronuncia di merito, preannunciando la richiesta di rimborso: le conclusioni non sono conformi.
La Corte esclude anche una pronuncia nel merito, assolutoria o di riduzione dell’importo, come richiesto dalla difesa. La ragione è netta: allo stato non vi è un danno, poiché l’intera somma contestata è già stata versata all’Amministrazione. Mancando la posta dannosa attuale, non vi è spazio per un accertamento sulla responsabilità né per una determinazione dell’importo. Di conseguenza, non possono trovare accoglimento le richieste formulate dal Pubblico Ministero in udienza.
Infine, la definizione della controversia su una questione pregiudiziale giustifica la compensazione delle spese, ai sensi dell’art. 31 del codice di giustizia contabile. La Sezione dichiara pertanto la domanda improcedibile e compensa le spese.
Nota della Redazione
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