Improcedibilità del giudizio di conto per difetto di legittimazione passiva dell’agente contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 1 del 12.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La declaratoria di illegittimità costituzionale della disposizione regionale che qualifica come agenti contabili gli amministratori e i sindaci delle società a partecipazione regionale fa venir meno, per il soggetto che riveste tale carica, la qualità di agente contabile e, con essa, la legittimazione passiva nel giudizio di conto. Il difetto di legittimazione passiva integra una questione pregiudiziale che impone la declaratoria di improcedibilità del giudizio, restando impregiudicato l’obbligo dell’amministrazione di acquisire il conto dal soggetto che ha avuto l’effettivo maneggio delle partecipazioni e di provvedere alla sua parificazione. L’assenza di sottoscrizione del conto e la mancanza di un valido atto di parifica costituiscono, autonomamente, ulteriori ragioni di improcedibilità.

Il Fatto

Il magistrato istruttore ha proposto al Presidente della Sezione la dichiarazione di improcedibilità della gestione di un agente contabile, consegnatario delle quote di partecipazione della Regione in una società partecipata, rendicontata su un conto giudiziale relativo all’esercizio 2019. L’atto istruttorio ha evidenziato irregolarità nella sottoscrizione del conto e del decreto di parifica, oltre all’assenza della qualifica di agente contabile in capo al convenuto, alla luce di una pronuncia di illegittimità costituzionale di legge regionale.

Fissata l’udienza di discussione con decreto presidenziale, nessuno è comparso né per l’agente contabile né per l’amministrazione. Il pubblico ministero ha concluso per l’improcedibilità del giudizio di conto e la causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il collegio muove dall’accertamento delle carenze formali del conto. Il conto giudiziale dell’esercizio 2019 non risulta sottoscritto, con conseguente difetto del requisito minimo previsto dall’art. 44, comma 2, c.g.c., necessario per l’imputazione dello stesso all’agente contabile.

È parimenti fondata la seconda ragione di improcedibilità, costituita dall’assenza di un valido atto di parifica. La Corte ricorda che solo il deposito del conto parificato costituisce l’agente dell’amministrazione in giudizio, ai sensi dell’art. 140, comma 3, c.g.c.. Richiamando l’art. 618 del r.d. n. 827/1924, il collegio sottolinea che la dichiarazione di concordanza dei conti con le scritture dell’amministrazione è elemento imprescindibile per il deposito del conto e per il suo esame giudiziale, come già affermato dalle Sezioni riunite in sede consultiva, parere n. 4/2020.

Sul piano sostanziale, la Corte rileva che dagli accertamenti istruttori risulta che il convenuto, nell’esercizio oggetto di verifica, rivestiva la carica di amministratore provvisorio della società partecipata, ai sensi dell’art. 8 della legge della Regione Calabria 5 ottobre 2007 n. 22. Tale disposizione qualificava come agenti contabili i componenti degli organi di amministrazione delle società a partecipazione regionale, ma è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale n. 59/2024, per contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

La Corte chiarisce che la norma regionale individuava come agenti contabili soggetti privi della disponibilità delle partecipazioni, in conflitto di interesse in quanto componenti degli organi di amministrazione delle società. Ciò contrasta con i principi della legislazione statale, che identificano l’agente contabile nel soggetto che ha il maneggio dei beni oggetto del conto — nel caso, le partecipazioni societarie — e dunque nei soggetti dell’ente proprietario titolari della disponibilità dei diritti di socio, richiamandosi gli artt. 20, lettera c, 29, 32 e 178 del r.d. n. 827/1924, l’art. 9, comma 2, TUSP e l’art. 137 c.g.c..

La declaratoria di incostituzionalità fa venir meno la qualità di agente contabile del convenuto in qualità di amministratore provvisorio e consegnatario ex lege delle quote. Né può configurarsi un agente contabile di fatto, non avendo il convenuto alcun maneggio delle partecipazioni. Difettando la legittimazione passiva, il giudizio è dichiarato improcedibile. La dichiarazione non definisce tuttavia il giudizio sulla regolarità della gestione: i conti dovranno essere resi dal soggetto che ha avuto l’effettivo maneggio delle partecipazioni nel 2019 e l’amministrazione regionale dovrà garantirne l’esatto adempimento, acquisendo il conto e provvedendo alla parificazione. Non vi è luogo a provvedere sulle spese, per la natura officiosa del giudizio e l’assenza di costituzione delle parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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