Nessuna riliquidazione con l’aliquota 2,44% per la pensione retributiva (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 460 del 07.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 54, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973 e l’aliquota di rendimento del 2,44% annuo individuata dalle Sezioni riunite n. 1/2021/QM e n. 12/2021/QM riguardano esclusivamente la quota retributiva della pensione liquidata con il sistema misto di cui all’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995. Al personale militare collocato in quiescenza con il sistema interamente retributivo, ai sensi dell’art. 1, comma 13, della legge n. 335/1995, tali criteri non sono applicabili, perché difetta la ripartizione tra quota retributiva e quota contributiva che ne costituisce il presupposto. Ne consegue la reiezione della domanda di riliquidazione fondata su un coefficiente di rendimento più favorevole o su un incremento figurativo dell’anzianità.
Il Fatto
Il ricorrente, militare dell’Esercito Italiano cessato dal servizio e collocato in quiescenza con il sistema retributivo a decorrere dal 31 luglio 2016, ha impugnato la determinazione con cui l’INPS aveva quantificato il trattamento pensionistico. Ha chiesto la riliquidazione della pensione ai sensi dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, con i ratei maturati, gli interessi e la rivalutazione monetaria.
L’Istituto si è costituito eccependo che il criterio invocato — l’aliquota del 44% — è riservato a coloro che sono stati collocati in quiescenza con il sistema misto e che altrettanto vale per l’aliquota del 2,44% elaborata dalle Sezioni riunite. In subordine ha dedotto la prescrizione quinquennale dei ratei. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 22 settembre 2025.
La Motivazione della Corte
Il Giudice unico ha esaminato anzitutto la domanda di applicazione dell’art. 54, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973. Ha richiamato l’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, che per i lavoratori con anzianità contributiva inferiore a diciotto anni al 31 dicembre 1995 prevede il calcolo della pensione mediante somma di una quota retributiva, riferita alle anzianità acquisite fino a quella data, e di una quota contributiva, riferita alle anzianità successive.
Il successivo comma 13 dispone invece che i lavoratori già iscritti con almeno diciotto anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 ottengono la pensione interamente liquidata secondo il sistema retributivo. Da qui la ragione del rigetto: l’applicazione del criterio retributivo è ostativa all’operatività dell’art. 54, perché nella pensione interamente retributiva non esiste alcuna ripartizione tra quota retributiva e quota contributiva, e il pensionato è già destinatario dei benefici propri di quel sistema. Sul punto la decisione richiama le pronunce della Corte conti, Sez. II d’appello, n. 405/2022, n. 310/2022, n. 110/2022, n. 482/2021 e n. 99/2021.
La Corte si sofferma poi sul coefficiente di rendimento del 2,44% per ogni anno utile, elaborato dalle Sezioni riunite n. 1/2021/QM e n. 12/2021/QM per il personale militare cessato con oltre venti anni di anzianità e successivamente esteso al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile dal legislatore. Tale coefficiente — osserva il Giudice — è riferito espressamente al calcolo della quota retributiva della pensione liquidata con il sistema misto in favore del personale con meno di diciotto anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, secondo la lettura già accolta da Corte conti, Sez. II d’appello, n. 604/2022.
Nessun esito migliore ha avuto la domanda relativa all’incremento figurativo di cui all’art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 165/1997. Il Giudice richiama l’art. 1, comma 707, della legge n. 190/2014, che ha aggiunto all’art. 24, comma 2, del d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni, il principio secondo cui l’importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato applicando le regole di calcolo vigenti prima dell’entrata in vigore della manovra, computando anche l’anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione. Il ricorso è quindi integralmente rigettato, con compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.