Inammissibile il parere sui comodati comunali già deliberati (Corte dei Conti Sez. contr. Campania n. 79 del 09.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La funzione consultiva della Corte dei conti, disciplinata dall’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, non può essere esercitata su quesiti che, pur astrattamente rientranti nella materia della contabilità pubblica, non rispettino il requisito della generalità ed astrattezza. Sono inammissibili le richieste concernenti valutazioni su casi o atti specifici, che determinerebbero un’ingerenza nella concreta attività gestionale dell’ente territoriale, configurando una surrettizia modalità di co-amministrazione, incompatibile con la posizione di terzietà e indipendenza della magistratura contabile.
Il Fatto
Il Comune di Grumo Nevano (NA) ha formulato alla Sezione regionale di controllo per la Campania una richiesta di parere, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, concernente la possibilità di concedere in comodato gratuito un immobile comunale all’ASL per lo svolgimento di attività di pubblica utilità, con accollo delle spese di gestione da parte del comodatario. I quesiti vertevano, in particolare, sulle condizioni per la stipula dell’atto, sulla necessità di un regolamento e di una procedura selettiva comparativa, nonché sull’ammissibilità del comodato nel caso di ente in stato di dissesto. L’ente istante precisava che nessun provvedimento era stato adottato, ma allegava la deliberazione di Giunta del 12 febbraio 2026, n. 3, con la quale era stato approvato lo schema di contratto di comodato d’uso gratuito dell’immobile denominato “Monte Parolisi-Cristiano” a favore dell’ASL Napoli 2 Nord.
La Motivazione della Corte
La Sezione campana ha preliminarmente esaminato l’impatto della novella normativa introdotta dall’art. 2 della legge n. 1/2026, rilevando che essa disciplina fattispecie speciali, ferma restando la vigenza dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003. Tale disposizione mantiene una competenza generale della Corte a rendere pareri in materia di contabilità pubblica, su questioni generali e astratte, secondo i consolidati orientamenti del giudice contabile (cfr. SRC Veneto, deliberazione n. 42/2026, e SRC Sicilia, deliberazione n. 12/2026).
Nel caso di specie, la richiesta è stata ritenuta ammissibile sotto il profilo soggettivo, in quanto formulata dal Sindaco del Comune. Sotto il profilo oggettivo, la Sezione ha verificato l’attinenza della questione alla materia della contabilità pubblica, così come delineata nella deliberazione delle Sezioni Riunite n. 54/CONTR del 17 novembre 2010 e nella deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 5/AUT/2006, ricomprendente la disciplina dei bilanci, l’acquisizione delle entrate, la gestione delle spese e la disciplina del patrimonio.
Ciononostante, la Sezione ha dichiarato la richiesta inammissibile sotto il profilo oggettivo, in quanto i quesiti non rispettavano il carattere di generalità e astrattezza. Sebbene il Comune avesse dichiarato che nessun provvedimento era stato adottato, la deliberazione di Giunta del 12 febbraio 2026, n. 3, allegata all’istanza, rivelava che l’ente aveva già provveduto all’approvazione dello schema di contratto di comodato e del relativo Piano Finanziario, con durata del rapporto fissata in trenta anni e oneri a carico del comodatario.
La richiesta mirava, pertanto, ad ottenere un ausilio consultivo su atti già posti in essere, configurandosi come una atipica attività di consulenza ex post sulla legittimità dell’operato amministrativo, attivata al fine di precostituire una causa giustificativa di esonero da responsabilità. La Corte ha quindi escluso ogni possibilità di intervento nella concreta attività gestionale ed amministrativa dell’ente, ribadendo che la funzione consultiva non può risolversi in una modalità di co-amministrazione o in un avallo preventivo o successivo della magistratura contabile su specifici atti gestionali.
In ragione di tali considerazioni, il collegio ha dichiarato l’inammissibilità della richiesta e disposto la trasmissione della deliberazione all’amministrazione interessata.
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Nota della Redazione
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