Servizio di leva valutabile anche senza nomina: illegittima la clausola limitativa (TAR Lazio n. 9640 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È illegittima la clausola dell’ordinanza ministeriale che limita la valutazione del servizio militare di leva, dei servizi sostitutivi assimilati e del servizio civile, ai fini dell’attribuzione del punteggio nelle graduatorie provinciali per le supplenze, alla sola ipotesi in cui il servizio sia stato prestato in costanza di nomina. Il servizio di leva obbligatorio è valido a tutti gli effetti ai sensi dell’art. 485, comma 7, d.lgs. n. 297/1994, anche se svolto prima dell’assunzione. L’interpretazione restrittiva dell’art. 2050, comma 2, d.lgs. n. 66/2010 contrasta con l’art. 52 Cost., per il quale l’adempimento del servizio militare non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino. Il servizio civile universale è equiparabile al servizio civile nazionale, trattandosi di evoluzione normativa dello stesso istituto, sicché la disciplina di riconoscimento del punteggio si estende a entrambe le tipologie.
Il Fatto
Un gruppo di docenti precari, in possesso del titolo di accesso all’insegnamento, aveva svolto il servizio militare di leva o il servizio civile sostitutivo non in costanza di impiego scolastico. In sede di aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) disciplinato dall’O.M. n. 88/2024, i ricorrenti avevano dichiarato tale servizio, ma l’amministrazione non lo aveva riconosciuto come titolo valutabile. La clausola impugnata, contenuta nell’art. 15 dell’ordinanza, limitava la valutazione del servizio di leva e assimilato alla sola ipotesi in cui il docente lo avesse prestato durante un rapporto di lavoro con la scuola. I docenti hanno quindi impugnato l’atto, chiedendo il riconoscimento del punteggio pieno per il servizio svolto.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente respinto le eccezioni di inammissibilità, rilevando che la clausola ha portata immediatamente lesiva, perché incide direttamente sul posizionamento in graduatoria senza necessità di atti applicativi. La procedura di formazione delle GPS non è selettiva ma finalizzata alla redazione di un elenco graduato, sicché il mancato riconoscimento del punteggio pregiudica le chance di conseguire incarichi di insegnamento.
Nel merito, il Collegio si è richiamato alla sentenza Cons. Stato, sez. VII, n. 2854/2025, che ha già annullato la medesima clausola in parte qua. La norma speciale di cui all’art. 485, comma 7, d.lgs. n. 297/1994 non richiede che il servizio di leva sia prestato in costanza di rapporto di impiego: essa prevale sulla disposizione generale dell’art. 2050, comma 2, d.lgs. n. 66/2010 e si pone come attuazione dell’art. 52 Cost.
La Corte ha inoltre valorizzato l’orientamento della Cassazione, secondo cui l’art. 2050, comma 2, non limita la portata del comma 1 ma costituisce specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di rapporto sono valutabili. La soluzione che riconosce la piena valutabilità del servizio è l’unica costituzionalmente orientata: chi ha adempiuto al dovere di difesa della Patria non può essere penalizzato per non aver potuto maturare punteggio durante l’assenza obbligatoria.
Quanto al servizio civile, il TAR ha aderito alla giurisprudenza che equipara il servizio civile universale a quello nazionale, trattandosi di intervento di razionalizzazione e non di istituto novativo. La normativa dell’O.M. n. 88/2024 equipara il servizio civile al servizio militare e non distingue tra le due tipologie, sicché la valutazione del punteggio si estende a entrambe.
Il ricorso è stato pertanto accolto, con annullamento della clausola nella parte in cui non riconosce il punteggio per il servizio svolto non in costanza di nomina, ma dopo il conseguimento del titolo di accesso. Le spese sono state compensate per la complessità delle questioni.
Nota della Redazione
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