Carta docenti ai precari: ottemperanza al giudicato e astreinte (TAR Campania n. 538 del 27.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, adito in ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per l’attuazione del giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, dichiara l’obbligo della pubblica amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo, una volta decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996. All’accoglimento consegue la nomina del commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia e la condanna al pagamento di una somma di danaro ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., con funzione compulsiva e di garanzia del principio di effettività della tutela. L’astreinte è commisurata agli interessi legali sul dovuto, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza e limite massimo pari al 10% dell’importo risultante dal giudicato, oltre la quale la misura perderebbe la funzione compulsoria divenendo fonte di iniqua locupletazione. Resta fermo il potere dell’amministrazione di adempiere spontaneamente anche dopo l’insediamento del commissario.

Il Fatto

Il ricorrente, docente con contratti a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, l’accertamento del diritto al beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la c.d. carta elettronica del docente per tre annualità, con condanna dell’amministrazione all’erogazione di un buono elettronico di complessivo euro 1.500,00 e al pagamento delle spese.

La sentenza, munita di attestazione di conformità, era stata notificata all’amministrazione in data 17.06.2025 ed era passata in giudicato per mancata impugnazione. Non avendo l’amministrazione provveduto, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna all’adempimento, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penale per l’ulteriore ritardo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato la sussistenza dei presupposti processuali dell’azione, risultando rispettato il termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. nonché quello di cui agli artt. 87, comma 2, lett. d), e 3, c.p.a., trattandosi di ricorso ritualmente notificato e depositato.

Il giudice ha poi verificato il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997. Ha altresì accertato, sulla base della documentazione prodotta, il passaggio in giudicato della sentenza ottemperanda.

Poiché l’amministrazione non ha allegato alcuna prova dell’avvenuto adempimento, il Tribunale ha dichiarato l’obbligo di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, con deposito della prova mediante documentazione conforme alle disposizioni sul p.a.t.

In accoglimento della domanda, è stato nominato commissario ad acta il responsabile della competente Direzione generale, con facoltà di delega a un funzionario, il quale, decorso inutilmente il termine assegnato, provvederà entro ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione, a cura del difensore del ricorrente, della scadenza. Il commissario dovrà curare l’allocazione della somma in bilancio, l’impegno, la liquidazione e il pagamento, restando esclusa la rilevanza dell’esaurimento dei fondi o della mancanza di disponibilità di cassa.

Il Collegio ha inoltre accolto la domanda di condanna al pagamento di una somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., quantificando l’astreinte negli interessi legali sul dovuto, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione e come dies ad quem il giorno dell’adempimento spontaneo, anche tardivo. Il limite massimo è stato fissato nel 10% dell’importo dovuto, richiamando i principi delle Adunanze Plenarie del Consiglio di Stato n. 8/2021 e n. 7/2019. Le spese di lite, liquidate in euro 1.000,00, seguono la soccombenza, con distrazione in favore del procuratore antistatario e riduzione del 50% trattandosi di contenzioso seriale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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