Silenzio-inadempimento sul riconoscimento del titolo di specializzazione estero (TAR Lazio n. 2425 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di riconoscimento dei titoli professionali conseguiti in altro Stato membro, l’obbligo dell’amministrazione di provvedere sull’istanza del privato sorge per effetto della sola presentazione di una formale domanda e del decorso del termine di legge, senza che assuma rilievo la complessità dell’istruttoria. Il termine per la conclusione del procedimento si ricava dal combinato disposto dell’art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007, che fissa in tre mesi il termine per provvedere sul riconoscimento, e dell’art. 16, comma 2, d.lgs. n. 206/2007, che assegna trenta giorni per l’accertamento della completezza della documentazione: il termine complessivo non supera, pertanto, i quattro mesi. Il protrarsi dell’inerzia oltre tale soglia integra il silenzio-inadempimento, con conseguente obbligo del giudice amministrativo di ordinare l’emanazione di un provvedimento espresso e di nominare, per il caso di persistente inadempienza, un commissario ad acta.
Il Fatto
La ricorrente ha presentato in data 28 aprile 2025 istanza al Ministero dell’Istruzione e del Merito per il riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna, al fine di ottenere l’inserimento nelle graduatorie dei docenti abilitati. Decorso il termine di legge senza alcuna risposta, la ricorrente ha proposto ricorso per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento e per la condanna dell’amministrazione a provvedere.
Il Ministero si è costituito in giudizio per resistere. Alla camera di consiglio del 28 gennaio 2026 la causa è passata in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal rilievo che, per ritenere integrato l’obbligo di provvedere, è necessario e sufficiente che alla presentazione di una formale istanza segua la scadenza del relativo termine senza che l’amministrazione si sia pronunciata. I due presupposti risultano nella specie entrambi soddisfatti: alla domanda del 28 aprile 2025 non ha fatto seguito alcun provvedimento.
Il Tribunale individua il fondamento dell’obbligo nella violazione del termine generale di trenta giorni previsto dalla legge n. 241 del 1990 e, soprattutto, del termine specifico dettato dalla disciplina settoriale. Il richiamo è all’art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007, secondo cui l’autorità competente provvede sul riconoscimento con proprio provvedimento da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa. Il comma 2 del medesimo articolo prevede che entro trenta giorni dal ricevimento della domanda l’autorità accerti la completezza della documentazione e ne dia notizia all’interessato, richiedendo le eventuali integrazioni necessarie.
Dal coordinamento delle due disposizioni il Collegio ricava che il termine complessivo entro cui l’amministrazione avrebbe dovuto concludere il procedimento approda al massimo a quattro mesi, nell’ipotesi in cui sia stata richiesta l’integrazione documentale. Nel caso di specie il Ministero è rimasto inerte e non risulta alcuna richiesta di integrazione, con ciò perfezionandosi la fattispecie illegittima oggetto del giudizio.
Il Tribunale ordina pertanto al Ministero di provvedere, entro 120 giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza, mediante l’emanazione di un provvedimento espresso. Per il caso di persistente inadempienza nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale del Ministero preposto alla Direzione generale competente per la materia, il quale provvederà nel termine di 90 giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato all’amministrazione.
Nell’esecuzione del riconoscimento, sia l’amministrazione sia il commissario devono conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità, richiamati dalle sentenze della Corte di Giustizia UE, nonché ai principi enunciati dalle pronunce dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato che hanno definito la questione. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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