L’inerzia nella VIA di progetti PNRR è illegittima anche in presenza di criteri di priorità (TAR Puglia n. 980 del 25.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
I termini del procedimento di valutazione di impatto ambientale, di cui all’art. 25 del d.lgs. n. 152/2006, hanno natura perentoria. La mancata adozione del provvedimento di VIA, o dell’atto presupposto ad esso, oltre i termini di legge integra gli estremi dell’inerzia censurabile ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990, a nulla rilevando l’esistenza di criteri di priorità nella gestione delle pratiche o il cospicuo numero di istanze, non potendo le disfunzioni organizzative interne agli uffici essere addotte tra i motivi che ostano alla conclusione tempestiva del procedimento.

Il Fatto

La società ricorrente, avendo presentato istanza per il rilascio del provvedimento di VIA per un impianto agrivoltaico da 24 MWn, si era vista avviare l’istruttoria tecnica senza che la Commissione tecnica PNRR-PNIEC si esprimesse nel termine perentorio previsto. Dopo una diffida rimasta senza esito, la società ha agito in giudizio per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalle amministrazioni competenti.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia ha accolto il ricorso, qualificando l’azione dell’amministrazione come inerzia censurabile. La decisione si fonda sul richiamo all’art. 25, comma 7, del d.lgs. n. 152/2006 che attribuisce natura perentoria a tutti i termini del procedimento di VIA, nonché sull’art. 3-bis dello stesso decreto che sancisce l’inderogabilità delle norme in materia ambientale da parte di successive leggi.

La circostanza che l’amministrazione abbia adottato criteri di priorità per la trattazione dei progetti è stata ritenuta irrilevante. Il Collegio ha evidenziato che la stessa novella normativa sui cosiddetti “progetti prioritari” (d.l. n. 153/2024) chiarisce che tale disciplina non pregiudica i termini dei procedimenti di VIA per i progetti PNRR. Inoltre, è stato richiamato l’art. 10-bis della legge n. 241/1990, in base al quale le inadempienze o i ritardi dell’amministrazione non possono ostare all’accoglimento della domanda.

Quanto alla scansione temporale del procedimento, il TAR ha ricordato che l’art. 25, comma 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006 impone un termine di 30 giorni dalla conclusione della consultazione per l’espressione della Commissione tecnica, termine ampiamente decorso nel caso di specie. La circostanza che l’atto finale richieda il concerto con il Ministero della cultura non è stata considerata un ostacolo, trattandosi di una fase successiva rispetto alla stasi procedurale in esame.

La pronuncia ordina all’amministrazione di determinarsi sull’istanza entro 30 giorni dalla notificazione della sentenza, esprimendo l’obbligo della Commissione tecnica di predisporre lo schema di provvedimento senza vincolo di contenuto, quale atto presupposto per la successiva adozione del provvedimento finale di VIA.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *