Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse a seguito di accordo con l’Amministrazione (TAR Lazio n. 7284 del 22.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione resa in giudizio dalla parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione, corroborata da una comunicazione formale di ritiro del ricorso trasmessa all’Amministrazione, determina la improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. In tale evenienza, il giudice si limita a dare atto della circostanza, senza esaminare il merito delle censure proposte. La natura della pronuncia, adottata all’esito di una modalità deflativa del contenzioso concordata tra le parti, giustifica la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti costituite.

Il Fatto

La Fondazione Teatro della Toscana impugnava dinanzi al TAR Lazio una serie di decreti del Ministero della cultura, con i quali era stata disposta la sua “non ammissione” al contributo per il triennio 2025-2027 nell’ambito dei “Teatri Nazionali” di cui all’art. 9 del DM n. 463/2024, decretandone il transito nell’ambito dei “Teatri delle Città di rilevante interesse culturale” di cui all’art. 10 del medesimo decreto.

Il ricorso era affidato a censure avverso il presupposto parere della Commissione Consultiva per il Teatro e avverso i successivi decreti di assegnazione dei contributi. Il Ministero si costituiva in giudizio e il Tribunale, con ordinanza del 30 ottobre 2025, fissava l’udienza di merito a breve termine, disponendo l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli organismi ammessi a contributo e un approfondimento istruttorio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente ricostruito lo svolgimento del processo, evidenziando la regolare instaurazione del contraddittorio e l’avvenuta costituzione della maggior parte dei controinteressati. Ha poi dato atto del deposito, effettuato dalla difesa della ricorrente nella stessa mattinata dell’udienza di discussione, della comunicazione con cui la Fondazione rappresentava la decisione di procedere al ritiro del ricorso, “in considerazione dell’accordo raggiunto con il Ministero della Cultura”.

In tale quadro, la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse resa a verbale dal difensore in udienza è stata valutata dal Collegio come espressione univoca della volontà di non coltivare ulteriormente la controversia. La comunicazione prodotta in atti ha confermato che l’esito deflativo era stato determinato da un accordo sostanziale tra le parti, rendendo non più necessaria una pronuncia nel merito.

Su tali premesse, il Tribunale ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., rilevando che, a fronte della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse, non residuava alcuna questione da decidere. La pronuncia in rito ha assorbito ogni censura nel merito, senza che il Collegio dovesse valutare la fondatezza delle doglianze originariamente proposte.

Quanto alle spese, il Collegio ha ravvisato i presupposti per disporne la compensazione nei confronti di tutte le parti costituitesi, in ragione dell’esito in rito del contenzioso e della natura dell’accordo intervenuto; nulla è stato disposto nei confronti del controinteressato non costituito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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