Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse dopo la presentazione dell’offerta (TAR Liguria n. 253 del 24.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di procedure di affidamento di contratti pubblici, la proposizione della domanda di partecipazione alla gara da parte dell’operatore economico che ha impugnato la lex specialis determina una sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, rendendolo improcedibile. L’interesse strumentale alla caducazione degli atti di gara, infatti, si atteggia diversamente quando l’impresa abbia già formulato la propria offerta, manifestando in tal modo la volontà di confrontarsi comunque con la disciplina di gara così come definita. Tale declaratoria di improcedibilità non osta alla compensazione integrale delle spese di lite qualora gli atti di gara censurati presentino disposizioni imprecise e potenzialmente idonee a generare incertezze negli operatori, come attestato dalla circostanza che la stazione appaltante sia intervenuta a rettificarle.

Il Fatto

Un’operatore economico attivo nel settore dell’ossigenoterapia domiciliare ha impugnato gli atti di gara della procedura indetta dalla Regione Liguria per l’affidamento del servizio per un triennio, deducendo la genericità di numerose previsioni della lex specialis che avrebbero impedito il calcolo della convenienza economica dell’affidamento e la proposizione di un’offerta consapevole. Il ricorrente ha successivamente depositato motivi aggiunti veicolando censure analoghe, mentre l’Amministrazione si è costituita instando per la reiezione del gravame.

All’esito della camera di consiglio, il Tribunale ha respinto l’istanza cautelare. Successivamente, la Regione ha depositato una memoria eccependo l’improcedibilità del ricorso

La Motivazione della Corte

Il TAR Liguria ha preso atto della memoria con cui la società ricorrente ha rappresentato di non avere più interesse alla decisione, avendo presentato domanda di partecipazione alla gara, che risultava ancora in corso di svolgimento. Il Tribunale ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm..

Sul governo delle spese, il Collegio ha rilevato che, sebbene la lex specialis non avesse impedito la proposizione dell’offerta, la stessa conteneva alcune disposizioni imprecise e potenzialmente foriere di incertezza per gli operatori economici. Tale circostanza è dimostrata dal fatto che la stazione appaltante sia intervenuta a rettificare la disciplina di gara. La sussistenza di tali elementi ha indotto il Tribunale a compensare integralmente le spese di lite.

La decisione si pone in linea con il principio secondo cui la partecipazione alla gara successiva all’impugnazione degli atti di gara determina il venir meno dell’interesse strumentale alla caducazione della procedura, senza che ciò comporti necessariamente la soccombenza virtuale del ricorrente ai fini della regolazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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